Art. 16 
 
Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed
                                aerei 
 
 1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di
cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". 
 2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino  in  porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate: 
     a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri  a
12 metri; 
     b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri  a
14 metri; 
     c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da  14,01  a  17
metri; 
     d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  24
metri; 
     e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da  24,01  a  34
metri; 
     f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01  a  44
metri; 
     g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01  a  54
metri; 
     h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01  a  64
metri; 
     i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a  64
metri. 
 3. La tassa e' ridotta  alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari
residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 
 4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in  uso  allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione
dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 
 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'  da  diporto
possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 
 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e
3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 
 7. Sono tenuti al  pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni
necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato. 
 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa  di  cui
al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto
all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di
carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i
controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del
carburante per lo stazionamento o la navigazione. 
 9. Le Capitanerie di porto, le  forze  preposte  alla  tutela  della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e
tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  delle
stesse. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta
giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 10. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal  200  al  300  per
cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. 
 11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all'articolo 744 del  codice  della  navigazione,  immatricolati  nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: 
     a) velivoli con peso massimo al decollo: 
       1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg; 
       2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg; 
       3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg; 
       4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg; 
       5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg; 
       6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg; 
       7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg; 
     b) elicotteri: l'imposta dovuta e'  pari  al  doppio  di  quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso; 
     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00. 
 12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri  essere
proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un
dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di
validita'. 
 13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta
giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla
predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto
certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il
31 gennaio 2012. 
 14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11  gli  aeromobili  di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in
esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei
Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. 
 15. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.