Art. 18 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
 1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
 "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti
percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  le  predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.". 
 b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le
seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:
" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel
medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2014"  sono  sostitute  dalle
seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014".