Art. 19 
 
Disposizioni in materia di imposta di bollo su  titoli,  strumenti  e
           prodotti finanziari nonche' su valori "scudati" 
 
   1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
    

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Articolo | Indicazione degli atti   | Imposte | Imposte dovute
della    | soggetti all'imposta     | dovute  | proporzionali
Tariffa  |                          | fisse   |
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13       | 2-ter. Le comunicazioni  |         | 0,1 per cento annuo
         | relative ai prodotti e   |         | per il 2012
         | agli strumenti finan-    |         | 0,15 per cento a
         | ziari, anche non soggetti|         | decorrere dal 2013
         | ad obbligo di deposito,  |         |
         | ad esclusione dei fondi  |         |
         | pensione e dei fondi     |         |
         | sanitari.                |         |
         | Per ogni esemplare, sul  |         |
         | complessivo valore di    |         |
         | mercato o, in mancanza,  |         |
         | sul valore nominale o    |         |
         | di rimborso.             |         |
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   2. Nella Nota 3-ter all'articolo  13  della  Tariffa  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: 
     a) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "L'estratto
conto, compresa  la  comunicazione  relativa  agli  strumenti  ed  ai
prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di  deposito,  si
considera in ogni caso inviato almeno una volta nel  corso  dell'anno
nonche' alla chiusura  del  rapporto,  anche  nel  caso  in  cui  non
sussista un obbligo  di  invio.  Se  le  comunicazioni  sono  inviate
periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'
rapportata al periodo rendicontato"; 
     b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per   le
comunicazioni relative  ai  prodotti  e  agli  strumenti  finanziari,
l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella  misura
massima di euro 1.200,00.". 
   3. Per le comunicazioni di cui al  comma  2-ter  dell'articolo  13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la  percentuale  della  somma  da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo  15-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
ridotta al 50 per cento. 
   4. Le attivita' oggetto di  rimpatrio  o  di  regolarizzazione  ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del
decreto  legge  25  settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e ancora  segretate,  sono  soggette  a
un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento. 
   5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  b),
del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a
trattenere l'imposta dalle  attivita'  rimpatriate  o  regolarizzate,
ovvero ricevono  provvista  dallo  stesso  contribuente.  I  medesimi
intermediari effettuano il relativo versamento in due  rate  di  pari
importo entro il 16 febbraio 2012  ed  entro  il  16  febbraio  2013,
secondo  le  disposizioni  contenute  nel  Capo   III   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
   6.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma   precedente   segnalano
all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali  non
e' stata applicata  e  versata  l'imposta  a  causa  dell'intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle
attivita' rimpatriate o  regolarizzate  o,  comunque,  per  non  aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei  confronti  dei
contribuenti l'imposta e' riscossa mediante  iscrizione  a  ruolo  ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
   7.  Per  l'omesso  versamento  si  applica   una   sanzione   pari
all'importo non versato. 
   8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta,  nonche'  per
il relativo contenzioso si applicano le disposizioni  in  materia  di
imposte sui redditi. 
   9. L'imposta di cui al comma 4 e' dovuta anche  per  le  attivita'
oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono state in tutto o in parte  prelevate  dal  rapporto  di
deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per  effetto   della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse. 
   10. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.