Art. 16 
 
               Procedure per la scelta dei concorrenti 
 
  1. Per  l'individuazione  degli  operatori  economici  che  possono
presentare offerte per l'affidamento di  un  contratto,  le  stazioni
appaltanti utilizzano le procedure  ristrette,  negoziate  ovvero  il
dialogo competitivo. 
  2.  Le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  i   contratti   mediante
procedura ristretta o mediante procedura negoziata con  pubblicazione
del bando di gara. 
  3. Nel caso di appalti  particolarmente  complessi,  come  definiti
all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora
ritengano che il ricorso alla procedura  ristretta  o  negoziata  con
bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto,  possono  avvalersi
del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice. 
  4. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi  quadro  ai
sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non
puo'  superare  i  sette  anni,  salvo  in  circostanze  eccezionali,
determinate tenendo conto della prevista durata di vita di  qualsiasi
prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che
possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 
  5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono  aggiudicare  i  contratti  mediante  una
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Il  testo  dell'articolo  58  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 58 (Dialogo  competitivo).  (art.  29,  direttiva
          2004/18).  -  1.  Nel  caso  di   appalti   particolarmente
          complessi, qualora ritengano che il ricorso alla  procedura
          aperta   o   ristretta   non   permetta    l'aggiudicazione
          dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi  del
          dialogo competitivo conformemente al presente articolo.  Il
          ricorso al dialogo competitivo  per  lavori  e'  consentito
          previo parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
          e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla  parte  II,
          titolo III, capo IV. Per i lavori di  cui  alla  parte  II,
          titolo IV, capo II, e' altresi'  richiesto  il  parere  del
          Consiglio Superiore dei beni  culturali.  I  citati  pareri
          sono resi entro 30 giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale
          termine, l'amministrazione puo' comunque procedere. 
              2. Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo  un
          appalto pubblico e' considerato «particolarmente complesso»
          quando la stazione appaltante: 
                -  non  e'  oggettivamente  in  grado  di   definire,
          conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere  b),  c)  o
          d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i
          suoi obiettivi, o 
                - non  e'  oggettivamente  in  grado  di  specificare
          l'impostazione giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.
          Possono,   secondo   le   circostanze   concrete,    essere
          considerati particolarmente complessi  gli  appalti  per  i
          quali la  stazione  appaltante  non  dispone,  a  causa  di
          fattori oggettivi ad  essa  non  imputabili,  di  studi  in
          merito alla identificazione e  quantificazione  dei  propri
          bisogni  o  all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al
          soddisfacimento dei predetti bisogni, alle  caratteristiche
          funzionali, tecniche, gestionali  ed  economico-finanziarie
          degli stessi e  all'analisi  dello  stato  di  fatto  e  di
          diritto di ogni intervento nelle sue  eventuali  componenti
          storico-artistiche,    architettoniche,     paesaggistiche,
          nonche'  sulle  componenti  di  sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. 
              3. Il provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante
          decide di ricorrere al dialogo competitivo  deve  contenere
          specifica  motivazione  in  merito  alla  sussistenza   dei
          presupposti previsti dal comma 2. 
              4. L'unico criterio per  l'aggiudicazione  dell'appalto
          pubblico  e'  quello   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa. 
              5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando  di  gara
          conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti  le  loro
          necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso  o
          in  un  documento   descrittivo   che   costituisce   parte
          integrante del bando, nei quali sono  altresi'  indicati  i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri di valutazione delle offerte  di  cui  all'articolo
          83, comma 2 e il termine entro  il  quale  gli  interessati
          possono   presentare   istanza   di   partecipazione   alla
          procedura. 
              6. Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i  candidati
          ammessi conformemente ai requisiti di cui  al  comma  5  un
          dialogo finalizzato all'individuazione e  alla  definizione
          dei mezzi piu' idonei a soddisfare  le  loro  necessita'  o
          obiettivi. Nella fase del dialogo  esse  possono  discutere
          con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto. 
              7.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti,  in  particolare  non  forniscono,  in   modo
          discriminatorio, informazioni che possano  favorire  alcuni
          partecipanti rispetto ad altri. 
              8. Le stazioni appaltanti  non  possono  rivelare  agli
          altri  partecipanti  le  soluzioni   proposte   ne'   altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 
              9. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura si svolga in fasi successive in modo  da  ridurre
          il numero di soluzioni da discutere  durante  la  fase  del
          dialogo applicando i criteri  di  aggiudicazione  precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo. 
              10.  Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il   dialogo
          finche' non sono in grado di individuare, se del caso  dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 
              11.  Le  stazioni  appaltanti   possono   motivatamente
          ritenere che nessuna delle soluzioni proposte  soddisfi  le
          proprie necessita'  o  obiettivi.  In  tal  caso  informano
          immediatamente i partecipanti, ai quali  non  spetta  alcun
          indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal  comma
          17. 
              12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso  il
          dialogo e averne  informato  i  partecipanti,  le  stazioni
          appaltanti li invitano a presentare le loro offerte  finali
          in base alla o  alle  soluzioni  presentate  e  specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli elementi richiesti e  necessari  per  l'esecuzione  del
          progetto. 
              13. 
              14. Su richiesta delle stazioni appaltanti  le  offerte
          possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
          tali   precisazioni,   chiarimenti,    perfezionamenti    o
          complementi non possono avere l'effetto di  modificare  gli
          elementi fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto  quale
          posto in gara  la  cui  variazione  rischi  di  falsare  la
          concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
              15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa conformemente  all'articolo
          83. Per i lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
          l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143. 
              16. L'offerente che risulta aver  presentato  l'offerta
          economicamente piu'  vantaggiosa  puo'  essere  invitato  a
          precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare  gli
          impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non  abbia
          l'effetto di modificare elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto quale posto in gara, falsare la  concorrenza
          o comportare discriminazioni. 
              17. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          incentivi per partecipanti al dialogo,  anche  nell'ipotesi
          in cui al comma 11. 
              18. Le stazioni appaltanti  non  possono  ricorrere  al
          dialogo  competitivo  in  modo  abusivo  o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.". 
              - Il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo  n.
          163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  59  (Accordi  quadro).   (art.   32,   direttiva
          2004/18). - 1. Le stazioni  appaltanti  possono  concludere
          accordi quadro. Per  i  lavori,  gli  accordi  quadro  sono
          ammessi  esclusivamente   in   relazione   ai   lavori   di
          manutenzione. Gli accordi quadro non sono  ammessi  per  la
          progettazione  e  per   gli   altri   servizi   di   natura
          intellettuale. 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro,  in  particolare
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri  di
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante   applicazione    delle    condizioni    stabilite
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la
          seguente procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori  economici
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni  appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d) le stazioni appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza.".