Art. 18 
 
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono  aggiudicare  contratti  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando  di  gara
nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  dandone  conto  con  adeguata
motivazione nella deliberazione a contrarre. La medesima  motivazione
e' riportata nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
di cui all'articolo 65 del codice. 
  2.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  forniture,  servizi,   la
procedura di cui al comma 1 e' consentita: 
    a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura  ristretta,
una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un
dialogo competitivo, non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.  Nella  procedura
negoziata non  possono  essere  modificate  in  modo  sostanziale  le
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea,  su  sua
richiesta, va trasmessa una relazione  sulle  ragioni  della  mancata
aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla  opportunita'
della procedura negoziata; 
    b) in caso  di  offerte  irregolari  o  di  deposito  di  offerte
inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in  relazione
ai requisiti degli offerenti e delle  offerte,  presentate  in  esito
all'esperimento  di  una  procedura  ristretta,  di   una   procedura
negoziata con pubblicazione di un bando  di  gara  o  di  un  dialogo
competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere  modificate
in modo sostanziale le  condizioni  iniziali  dell'appalto  e  devono
essere inclusi tutti, e  soltanto,  gli  offerenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nel bando, che, nella procedura  ristretta  o  nel
dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi  ai
requisiti formali della procedura di aggiudicazione; 
    c) quando l'urgenza risultante da situazioni  di  crisi  non  sia
compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e  dalla
procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i
termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice; 
    d) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero  attinenti  alla
tutela di diritti  esclusivi,  il  contratto  possa  essere  affidato
unicamente ad un operatore economico determinato; 
    e)  nella  misura  strettamente  necessaria,   quando   l'estrema
urgenza,  risultante  da  eventi  imprevedibili   per   le   stazioni
appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle  procedure
ristrette, o negoziate previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara,
compresi i termini ridotti di cui  all'articolo  70,  comma  11,  del
codice. Le  circostanze  invocate  a  giustificazione  della  estrema
urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
  3. Nei contratti relativi a servizi e a forniture, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita: 
    a) per servizi di ricerca e sviluppo i cui benefici  appartengono
esclusivamente alla stazione appaltante perche' li usi nell'esercizio
della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale stazione appaltante; 
    b) qualora i prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati
esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti
di produzione in quantita' sufficiente ad accertare  la  redditivita'
del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. 
  4. Nei contratti relativi a forniture, la  procedura  del  presente
articolo e', altresi', consentita: 
    a) nel caso di consegne complementari  effettuate  dal  fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti  esistenti,
qualora  il  cambiamento  di  fornitore  obbligherebbe  la   stazione
appaltante  ad  acquistare  materiali  con  caratteristiche  tecniche
differenti, il cui impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata  di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' superare i cinque
anni, salvo in circostanze  eccezionali,  determinate  tenendo  conto
della prevista durata di  vita  di  qualsiasi  prodotto,  impianto  o
sistema fornito e  delle  difficolta'  tecniche  che  possono  essere
causate dal cambiamento di fornitore; 
    b) per forniture quotate e acquistate in  una  borsa  di  materie
prime; 
    c) per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che  cessa  definitivamente  l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa,  di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
  5. Nei contratti relativi a lavori  e  servizi,  la  procedura  del
presente articolo e', inoltre, consentita: 
    a) per i lavori o  i  servizi  complementari,  non  compresi  nel
progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito  di  una
circostanza imprevista, sono divenuti  necessari  all'esecuzione  dei
lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto  iniziale,
purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale  servizio
o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      1) tali lavori  o  servizi  complementari  non  possono  essere
separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,  dal  contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione  appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 
      2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati  per
lavori o servizi complementari non  supera  il  cinquanta  per  cento
dell'importo del contratto iniziale; 
    b) per nuovi servizi consistenti  nella  ripetizione  di  servizi
analoghi gia' affidati  all'operatore  economico  aggiudicatario  del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante,  a  condizione
che tali servizi siano conformi a un progetto  di  base  e  che  tale
progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato  secondo
la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione  del
bando di  gara  o  un  dialogo  competitivo;  in  questa  ipotesi  la
possibilita' del ricorso alla  procedura  negoziata  senza  bando  e'
consentita solo nei  cinque  anni  successivi  alla  conclusione  del
contratto iniziale, salvo  in  circostanze  eccezionali,  determinate
tenendo conto della prevista durata di vita  di  qualsiasi  prodotto,
impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche  che  possono
essere causate dal cambiamento  di  fornitore.  La  possibilita'  del
ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata nel
bando del contratto originario;  l'importo  complessivo  stimato  dei
servizi successivi e' computato  per  la  determinazione  del  valore
globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 10. 
  6. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito nel caso dei  contratti  aventi  per  oggetto  servizi  di
trasporto aereo e marittimo  per  le  forze  armate  o  le  forze  di
sicurezza di stanza o che devono essere stanziate all'estero,  quando
la stazione appaltante deve  procurarsi  tali  servizi  da  operatori
economici che garantiscono la validita' delle loro offerte  solo  per
periodi cosi' brevi che non e' possibile rispettare il termine per la
procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di  un
bando di gara, compresi i termini ridotti  di  cui  all'articolo  70,
comma 11, del codice. 
  7. Ove possibile, la stazione appaltante  individua  gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche    di    qualificazione    economico-finanziaria    e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei  principi
di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  e  seleziona  almeno  tre
operatori economici, se sussistono in tale  numero  soggetti  idonei.
Gli  operatori  economici  selezionati   vengono   contemporaneamente
invitati a presentare le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
lettera  contenente  gli  elementi   essenziali   della   prestazione
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore  economico  che
ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo  il  criterio  del
prezzo piu' basso o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l'affidamento di contratti di uguale importo  mediante  procedura
ristretta o negoziata previo bando. 
  8. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei  contratti  aventi
ad oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti  rinnovati
tacitamente sono nulli. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo  dell'articolo  70,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art.  70  (Termini  di  ricezione  delle  domande   di
          partecipazione e di ricezione  delle  offerte).  (art.  38,
          direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e
          7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,  D.Lgs.  n.  157/1995;
          artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7,  8;  81,
          co. 1, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). 
              11.  Nelle  procedure  ristrette  e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire: 
                a) un termine  per  la  ricezione  delle  domande  di
          partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla  data
          di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione; 
                b) e, nelle procedure ristrette, un  termine  per  la
          ricezione delle  offerte  non  inferiore  a  dieci  giorni,
          ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per
          oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla  data
          di invio  dell'invito  a  presentare  offerte,  ovvero  non
          inferiore a quarantacinque giorni se il  contratto  ha  per
          oggetto anche  il  progetto  definitivo,  decorrente  dalla
          medesima data. Tale previsione non si applica nel  caso  di
          cui all'articolo 53, comma 2, lettera c); 
              12.  Nelle  procedure  negoziate  senza  bando,  quando
          l'urgenza rende  impossibile  osservare  i  termini  minimi
          previsti   dal   presente    articolo,    l'amministrazione
          stabilisce i termini nel rispetto,  per  quanto  possibile,
          del comma 1.".