Art. 19 Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo 1. Nelle procedure ristrette, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facolta' le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. 2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 3. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2. 4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti. 5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' e' inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacita' richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3. 6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, puo' sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facolta'. 7. Permane impregiudicata la facolta' della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura. 8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui agli articoli 56, comma 4, e 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Note all'art. 19: - I testi dell'articolo 56, comma 4, dell'articolo 58, comma 9, e dell'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recitano: "Art. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara). (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, L. n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995). - (Omissis). 4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri." "Art. 58 (Dialogo competitivo). (art. 29, direttiva 2004/18). - (Omissis). 9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo." "Art. 67 (Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare). (art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, D.Lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. 2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi: a) gli estremi del bando di gara pubblicato; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita' di cui alla lettera b) del presente comma; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalita' stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara; f) in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. 3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensi' nell'invito a presentare l'offerta.".