Art. 19 
 
Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
                      e nel dialogo competitivo 
 
  1. Nelle procedure ristrette, nonche' nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di  gara  e  nel  dialogo  competitivo,  le
stazioni appaltanti possono limitare il numero  di  candidati  idonei
che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a  partecipare
al  dialogo.  Quando  si  avvalgono  di  tale  facolta'  le  stazioni
appaltanti indicano nel bando  di  gara  i  criteri,  oggettivi,  non
discriminatori,  secondo  il  principio   di   proporzionalita'   che
intendono applicare, il numero minimo  dei  candidati  che  intendono
invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. 
  2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati
non puo' essere  inferiore  a  tre,  se  sussistono  in  tale  numero
soggetti idonei. 
  3. Le stazioni appaltanti invitano un numero  di  candidati  almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere
comunque inferiore a quello di cui al comma 2. 
  4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori  economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati  che  non  hanno  i
requisiti richiesti. 
  5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di  selezione
e i livelli minimi di capacita' e' inferiore  al  numero  minimo,  le
stazioni appaltanti possono  proseguire  la  procedura  invitando  il
candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e  che  sono
in  possesso  delle  capacita'  richieste,  salvo   quanto   disposto
dall'articolo 17, comma 3. 
  6. Se la stazione appaltante ritiene che il  numero  dei  candidati
idonei sia troppo basso per garantire  una  reale  concorrenza,  puo'
sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara  iniziale  ai
sensi  dell'articolo  22,  fissando   un   nuovo   termine   per   la
presentazione delle domande di  partecipazione.  In  questo  caso,  i
candidati  selezionati  mediante  la  prima  pubblicazione  e  quelli
selezionati mediante la seconda sono invitati a  norma  dell'articolo
67 del codice. Il  bando  o  la  lettera  d'invito  precisano  se  la
stazione appaltante intende avvalersi di tale facolta'. 
  7. Permane impregiudicata la facolta' della stazione appaltante  di
annullare la procedura di appalto in corso e  di  avviare  una  nuova
procedura. 
  8. Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta'  di
ridurre il numero delle  soluzioni  da  discutere  o  di  offerte  da
negoziare, di cui agli articoli 56, comma  4,  e  58,  comma  9,  del
codice,  effettuano  tale   riduzione   applicando   i   criteri   di
aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase
finale, tale numero deve  consentire  di  garantire  una  concorrenza
effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente  di  soluzioni  o  di
candidati idonei. 
 
          Note all'art. 19: 
              - I testi dell'articolo 56, comma 4, dell'articolo  58,
          comma 9, e dell'articolo 67 del citato decreto  legislativo
          n. 163 del 2006, cosi' recitano: 
              "Art. 56 (Procedura negoziata previa  pubblicazione  di
          un bando di gara). (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, L.
          n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D. Lgs. n.
          157/1995). - (Omissis). 
              4. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura  negoziata  si  svolga  in  fasi  successive  per
          ridurre il numero di  offerte  da  negoziare  applicando  i
          criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o  nel
          capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e'  indicato
          nel bando di gara o nel capitolato d'oneri." 
              "Art. 58 (Dialogo  competitivo).  (art.  29,  direttiva
          2004/18). - (Omissis). 
              9. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura si svolga in fasi successive in modo  da  ridurre
          il numero di soluzioni da discutere  durante  la  fase  del
          dialogo applicando i criteri  di  aggiudicazione  precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo." 
              "Art. 67 (Inviti a presentare offerte, a partecipare al
          dialogo competitivo, a negoziare). (art. 40, commi 1  e  5,
          direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6,  D.Lgs.  n.
          358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e  allegato  5,  D.Lgs.  n.
          157/1995; art. 79, co. 2, D.P.R. n. 554/1999). -  1.  Nelle
          procedure  ristrette,  nel   dialogo   competitivo,   nelle
          procedure negoziate con e senza pubblicazione di  un  bando
          di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente  e
          per  iscritto  i  candidati  selezionati  a  presentare  le
          rispettive offerte o a negoziare  o,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, a partecipare al dialogo. 
              2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo  competitivo,
          nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando  di
          gara, l'invito a presentare  le  offerte,  a  negoziare,  a
          partecipare al dialogo  competitivo  contiene,  oltre  agli
          elementi specificamente  previsti  da  norme  del  presente
          codice,  e  a  quelli   ritenuti   utili   dalle   stazioni
          appaltanti, quanto meno i seguenti elementi: 
                a) gli estremi del bando di gara pubblicato; 
                b)  il  termine  per  la  ricezione  delle   offerte,
          l'indirizzo al quale esse  devono  essere  trasmesse  e  la
          lingua o le lingue, diverse  da  quella  italiana,  in  cui
          possono  essere  redatte,  fermo  restando   l'obbligo   di
          redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme  sul
          bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; 
                c) in caso di dialogo competitivo, la data  stabilita
          e l'indirizzo per l'inizio  della  fase  di  consultazione,
          nonche'  le  lingue  obbligatoria  e  facoltativa,  con  le
          modalita' di cui alla lettera b) del presente comma; 
                d)  l'indicazione  dei  documenti  eventualmente   da
          allegare  a  sostegno  delle   dichiarazioni   verificabili
          prescritte dal bando o dall'invito,  e  secondo  le  stesse
          modalita' stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; 
                e)  i  criteri  di  selezione  dell'offerta,  se  non
          figurano nel bando di gara; 
                f)   in   caso   di   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure
          l'ordine decrescente di importanza, se  non  figurano  gia'
          nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o  nel  documento
          descrittivo. 
              3. Nel dialogo competitivo gli  elementi  di  cui  alla
          lettera b) del comma 2  non  sono  indicati  nell'invito  a
          partecipare al dialogo,  bensi'  nell'invito  a  presentare
          l'offerta.".