Art. 20 
 
Applicazione   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
                             vantaggiosa 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  83,  del  codice,
possono essere presi in  considerazione,  a  titolo  esemplificativo,
anche i seguenti criteri di valutazione: 
    a) l'interoperabilita'; 
    b) le caratteristiche operative.