Art. 13 
 
 
Misure per la riduzione del prezzo del gas  naturale  per  i  clienti
                             vulnerabili 
 
  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  1°
giugno 2011, n. 93,  ai  valori  europei,  nella  determinazione  dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi  di  approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri  in  base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul  mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  i  mercati  di
riferimento da considerare sono  i  mercati  europei  individuati  ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n.130.