Art. 17 
 
 
         Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti 
 
  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione
di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione. 
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   sono
sostituiti dai seguenti: 
  "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli
attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione
possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti,
differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento     e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto  delle  normative  nazionali   e   comunitarie,   e   previa
definizione  negoziale  di  ciascuna   tipologia   mediante   accordi
sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di
autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il
Ministero dello sviluppo economico. 
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento." 
  3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192. 
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della  rivendita  di  tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti  con  una  superficie
minima di 1.500 mq; 
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.". 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli
connessi  con  procedure  competitive   in   aree   autostradali   in
concessione espletate al 30 giugno 2012"; 
    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non
rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili." 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di
cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia
compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli
impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio   1998,   n.32,   dichiarata   dal   Comune
competente.". 
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in
fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il
metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle
finalita' dell'obbligo" . 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le
aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche'
per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata
previste per gli stessi impianti.