Art. 22 
 
 
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia
                         elettrica e del gas 
 
  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione  delle  informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti  finali
e la banca dati di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed  ai  dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per  l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti  in  materia  entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in  modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa'  di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. 
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.