Art. 24 
 
 
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei
                            siti nucleari 
 
  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione  interessata,  il
termine  di  cui  al  periodo  precedente   puo'   essere   prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni. 
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni. 
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alle  Autorita'  competenti,  nell'ambito  delle
attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31  dicembre
1962,  n.  1860  e  dell'articolo  148,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per
i   quali   risulta   prioritaria   l'acquisizione   delle   relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla
disattivazione. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  convoca  la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al
fine di concludere la procedura di  valutazione  entro  i  successivi
novanta giorni. 
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche'  le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6  della  legge  31  dicembre  1962  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione  delle  opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato  del  comune  e  della  Regione  nel  cui  territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva  l'esecuzione
della Valutazione  d'impatto  ambientale  ove  prevista.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
del  decreto  legge  18  febbraio  2003,  n.  25,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.  Le  disponibilita'
correlate a detta  componente  tariffaria,  sono  impiegate,  per  il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto  e  correlate  limitatamente
alle  attivita'  funzionali  allo   smantellamento   delle   centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo  del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita'  connesse   e
conseguenti e alle altre attivita' previste  a  legislazione  vigente
che devono essere individuate  con  apposito  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto.  Le  entrate  derivanti  dal   corrispettivo   per
l'utilizzo delle strutture  del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas, sono destinate a riduzione  della  tariffa  elettrica  a  carico
degli utenti. 
  6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n.  239  e'  sostituito
dal seguente comma: 
  "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della  tecnica  e  alle  indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la  messa  in  sicurezza  e  lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".