Art. 16 
 
Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
  interventi e servizi sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
  prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio  dei  dati   tra
  Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
 
  1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
sociali  inviano   unitariamente   all'INPS   le   informazioni   sui
beneficiari  e  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i  flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre  2000,  n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle  disposizioni  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo  modalita'  definite  con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri
enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni  e  di
servizi sociali e  socio-sanitari,  ai  fini  dell'alimentazione  del
Sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'articolo  21,
della legge 8 novembre 2000, n.  328.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro della salute, sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
dei commi da 1 a 3. 
  5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo  periodo  la  parola  "INPS"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ente erogatore"; 
    b) il terzo periodo e' soppresso; 
    c) al quarto periodo,  le  parole  "discordanza  tra  il  reddito
dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:  "discordanza  tra
il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre  componenti  dell'ISEE,
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; 
    d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "In  caso  di
discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 
  6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono  inserite  le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi  2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,"  e,  alla
medesima lettera,  dopo  le  parole:  "informazioni  personali"  sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili". 
  7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria,  il  termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica."; 
    b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono  inseriti
i seguenti:"Le domande, gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
previdenziale o assistenziale.". 
  9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione  del  giudizio
di cassazione". 
  10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.