Art. 18 Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio 1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate in piu' province"; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".