Art. 18 
 
Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 
  2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al   competente   servizio
provinciale" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate
in piu' province"; 
    b) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  servizio
provinciale  competente"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 
    c) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "il  servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".