Art. 19 
 
        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai  fini  del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse
rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".