Art. 12
Controllo annuale
1. I nuclei di valutazione interna delle universita', ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
effettuano un'attivita' annuale di controllo sull'applicazione dei
criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto
al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica
dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.
2. Gli esiti dell'attivita', svolta con metodologie stabilite
autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto
stabilito dall'articolo 14.
3. Al fine di potenziare l'attivita' di cui al comma 1, le
universita' adottano metodologie interne di monitoraggio della
realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio,
che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici
assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di
valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi
indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche
docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con
gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di
singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella
didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance
individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in
rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 12:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
r), della citata legge n. 240 del 2010:
"r) attribuzione al nucleo di valutazione della
funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di
ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1,
e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,
delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale,
al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
e con modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale;".
Il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 19
ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), e' il
seguente:
"2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono
svolte in ciascuna universita' da un organo collegiale
disciplinato dallo statuto delle universita', denominato
«nucleo di valutazione di ateneo», composto da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico. Le universita'
assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di
accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza. I nuclei
acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita'
didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30
aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario
unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c). ".