Art. 12 Controllo annuale 1. I nuclei di valutazione interna delle universita', ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attivita' annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione. 2. Gli esiti dell'attivita', svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 3. Al fine di potenziare l'attivita' di cui al comma 1, le universita' adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo. 4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 12: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della citata legge n. 240 del 2010: "r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;". Il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), e' il seguente: "2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna universita' da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle universita', denominato «nucleo di valutazione di ateneo», composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le universita' assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). ".