Art. 13 
 
 
  Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti 
 
  1.   Le   commissioni   paritetiche   docenti-studenti,    previste
dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, redigono una  relazione  annuale  che  contiene  proposte  al
nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della
qualita'  e  dell'efficacia  delle  strutture  didattiche,  anche  in
relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto  alle
prospettive occupazionali e di sviluppo  personale  e  professionale,
nonche' alle esigenze del sistema economico e produttivo. 
  2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio  degli
indicatori di competenza di cui all'articolo 12,  comma  4,  e  anche
sulla base di questionari o interviste agli  studenti,  preceduti  da
un'ampia   attivita'   divulgativa   delle   politiche    qualitative
dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e  consapevoli
del sistema di qualita' adottato dall'ateneo. 
  3. La  relazione  delle  commissioni  paritetiche  docenti-studenti
viene  trasmessa  ai  nuclei  di  valutazione  interna  e  al  senato
accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 13: 
              L'articolo 2, comma 2, lettera g) della citata legge n.
          240 del 2010 recita: 
              "g) istituzione  in  ciascun  dipartimento,  ovvero  in
          ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero  e),
          senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  di
          una commissione paritetica docenti-studenti,  competente  a
          svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
          della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di
          servizio agli  studenti  da  parte  dei  professori  e  dei
          ricercatori; ad individuare indicatori per  la  valutazione
          dei   risultati   delle   stesse;   a   formulare    pareri
          sull'attivazione e la soppressione di corsi di  studio.  La
          partecipazione alla  commissione  paritetica  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;".