Art. 14
Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna
1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene
conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli
indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle
proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche
docenti-studenti.
2. La relazione di cui al comma 1 e' redatta sulla base di
specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema
informativo e statistico del Ministero ed e' contestualmente
trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
Note all'art. 14:
L'articolo 3, comma 1, lettera c) del citato decreto n.
76 del 2010 riporta:
"c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di
quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di
appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella
di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi
con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed
indicatori;"