Art. 14 
 
 
         Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna 
 
  1. La relazione annuale dei nuclei  di  valutazione  interna  tiene
conto degli esiti  del  controllo  annuale,  del  monitoraggio  degli
indicatori definiti al comma 4  dello  stesso  articolo  12  e  delle
proposte  inserite  nella  relazione  delle  commissioni  paritetiche
docenti-studenti. 
  2. La relazione di  cui  al  comma  1  e'  redatta  sulla  base  di
specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema
informativo  e  statistico  del  Ministero  ed   e'   contestualmente
trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR. 
 
          Note all'art. 14: 
              L'articolo 3, comma 1, lettera c) del citato decreto n.
          76 del 2010 riporta: 
              "c) esercita funzioni di indirizzo delle  attivita'  di
          valutazione demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna
          degli atenei e degli  enti  di  ricerca,  ad  eccezione  di
          quelle  loro  affidate  dalle  rispettive  istituzioni   di
          appartenenza, raccordando la propria attivita'  con  quella
          di valutazione interna svolta dai nuclei  e  confrontandosi
          con questi ultimi sulla definizione di criteri,  metodi  ed
          indicatori;"