Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna 1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 2. La relazione di cui al comma 1 e' redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed e' contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
Note all'art. 14: L'articolo 3, comma 1, lettera c) del citato decreto n. 76 del 2010 riporta: "c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;"