Art. 18 Sistema di finanziamento 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale. 4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale. 5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni. 6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: "21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.". 9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2011, n. 109. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari): "Art. 1. - 1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", sono attuati con le medesime modalita' e procedure anche per gli anni successivi. 2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio". A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.". - L'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012) , recita: "27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.". - Per il testo dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge n. 549 del 1995, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: " 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato , e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'universia' e della ricerca. Il fondo e' ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Per il testo dell'articolo 4, commi 99 e 100, abrogati dal presente decreto, della legge n. 350 del 2003, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009: "Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle modalita' in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato; b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni; c) considerazione delle specifiche realta' territoriali, con particolare riguardo alla realta' socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai medesimi provvedimenti. 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione". - Il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: "2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.".