Art. 18 
 
                      Sistema di finanziamento 
 
  1. Nelle more della  completa  definizione  dei  LEP  e  di  quanto
previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il  fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i  servizi  per
il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2,  a  tutti
gli studenti capaci e  meritevoli,  anche  se  privi  di  mezzi,  che
presentino i requisiti di eleggibilita'  di  cui  all'articolo  8  e'
coperto con le seguenti modalita': 
    a) dal fondo integrativo statale per la concessione di  borse  di
studio, appositamente istituito  a  decorrere  dall'anno  finanziario
2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale  confluiscono
le risorse previste a  legislazione  vigente  dall'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n.  147,  e
di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
delle regioni; 
    b) dal gettito derivante dall'importo della tassa  regionale  per
il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20,
21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  come  modificato
dal comma 8; 
    c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari  ad  almeno
il 40 per  cento  dell'assegnazione  relativa  al  fondo  integrativo
statale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. L'impegno delle regioni in termini maggiori  rispetto  a  quanto
previsto  al  comma   1,   lettera   c),   e'   valutato   attraverso
l'assegnazione  di  specifici  incentivi  nel   riparto   del   fondo
integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il
finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno  sede  nel
rispettivo contesto territoriale. 
  4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono  definiti  i
criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale. 
  5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al  comma  1,
lettera  a),  e'  incrementata   della   somma   di   500.000   euro,
conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.  370,
e successive modificazioni. 
  6.  Al  fine  della  razionalizzazione   dell'uso   delle   risorse
disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue  risorse
di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350. 
  7. Le risorse di cui al Fondo integrativo  statale,  finalizzato  a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e  personale  che
limitano  l'accesso  e  il  conseguimento  dei  piu'  alti  gradi  di
istruzione superiore agli studenti  capaci  e  meritevoli,  anche  se
privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo  le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi  a  destinazione  vincolata
attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42. Tali risorse  sono  escluse  dalle  riduzioni  di
risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a  statuto
ordinario di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato
dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante  misure
di razionalizzazione della finanza  pubblica,  il  cui  comma  21  e'
sostituito dal seguente: 
  "21. Le regioni e  le  province  autonome  rideterminano  l'importo
della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3  fasce.  La
misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata  in  120
euro e si applica a coloro che presentano  una  condizione  economica
non  superiore  al  livello  minimo  dell'indicatore  di   situazione
economica equivalente corrispondente ai  requisiti  di  eleggibilita'
per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della
tassa minima sono fissati in 140 euro  e  160  euro  per  coloro  che
presentano  un  indicatore  di   situazione   economica   equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio  del  livello
minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso  ai  LEP
del diritto allo studio.  Il  livello  massimo  della  tassa  per  il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni  e  le
province autonome non stabiliscano, entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa  e'  dovuta
nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il  limite  massimo  della
tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.". 
  9. L'erogazione  degli  altri  strumenti  e  servizi  previsti  dal
presente decreto, in aggiunta a quelli  relativi  alla  garanzia  dei
livelli essenziali delle prestazioni,  e'  finanziata  dalle  risorse
proprie delle  regioni,  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, delle universita' e delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione  vigente,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  10. Nell'ambito  della  propria  autonomia,  le  universita'  e  le
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
possono destinare una quota del gettito dei  contributi  universitari
all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il  decreto  legislativo  6  maggio   2011   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario) e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
          12 maggio 2011, n. 109. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 147 (Modifiche ed integrazioni alla legge
          2 dicembre 1991, n. 390, recante  norme  sul  diritto  agli
          studi universitari): 
              "Art. 1. - 1. Gli interventi previsti per gli anni 1991
          e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre  1991,
          n.   390,   recante   "Norme   sul   diritto   agli   studi
          universitari", sono attuati con  le  medesime  modalita'  e
          procedure anche per gli anni successivi. 
              2. All'onere derivante dalla  presente  legge,  pari  a
          lire 50 miliardi nel  1993  e  50  miliardi  nel  1994,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per  i  medesimi   anni,   all'uopo
          utilizzando  lo  specifico  accantonamento  "Diritto   allo
          studio". A decorrere dall'esercizio  finanziario  1995,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come   sostituito
          dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.". 
              - L'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'
          2012) , recita: 
              "27. La dotazione del Fondo di  intervento  integrativo
          per la concessione  dei  prestiti  d'onore  e  l'erogazione
          delle borse di studio da ripartire tra le regioni,  di  cui
          alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150
          milioni di euro per l'anno 2012.". 
              - Per il testo dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23
          della legge n. 549  del  1995,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  19
          ottobre  1999,  n.  370   (Disposizioni   in   materia   di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica)  e'  il
          seguente: 
              " 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
          80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno
          2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001,  per
          l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          di un fondo integrativo per  l'incentivazione  dell'impegno
          didattico dei professori e  dei  ricercatori  universitari,
          per   obiettivi   di   adeguamento   quantitativo   e    di
          miglioramento  qualitativo  dell'offerta   formativa,   con
          riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti  nelle
          diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento
          e al tutorato , e per progetti  sperimentali  e  innovativi
          sul diritto allo studio  proposti  dalle  regioni  mediante
          programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione,
          dell'universia' e della ricerca. Il fondo e' ripartito  tra
          gli atenei secondo  criteri  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  sentiti  la  CRUI,  il  CUN,  il  CNSU,   ove
          costituito, le organizzazioni sindacali e  le  associazioni
          professionali dei professori e dei ricercatori universitari
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale.
          I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente
          articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo
          24, comma 6, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio". 
              - Per  il  testo  dell'articolo  4,  commi  99  e  100,
          abrogati dal presente decreto, della legge n. 350 del 2003,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  16  della  citata
          legge n. 42 del 2009: 
              "Art.  16  (Interventi   di   cui   al   quinto   comma
          dell'articolo 119  della  Costituzione).  -  1.  I  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo   2,   con   riferimento
          all'attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,   della
          Costituzione, sono adottati secondo i seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) definizione delle modalita' in base alle quali gli
          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto
          comma dell'articolo 119 della Costituzione sono  finanziati
          con contributi speciali dal bilancio  dello  Stato,  con  i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione
          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non
          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello
          Stato; 
                b) confluenza dei contributi  speciali  dal  bilancio
          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in
          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai
          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
          regioni; 
                c)   considerazione    delle    specifiche    realta'
          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'
          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti
          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,
          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con
          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle
          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo
          economico e sociale; 
                d) individuazione di interventi diretti a  promuovere
          lo   sviluppo   economico,   la   coesione    delle    aree
          sottoutilizzate del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a
          rimuovere gli squilibri economici e sociali  e  a  favorire
          l'effettivo esercizio dei diritti della  persona;  l'azione
          per la rimozione  degli  squilibri  strutturali  di  natura
          economica e sociale a sostegno delle  aree  sottoutilizzate
          si attua  attraverso  interventi  speciali  organizzati  in
          piani  organici   finanziati   con   risorse   pluriennali,
          vincolate nella destinazione; 
                e) definizione delle modalita' per cui gli  obiettivi
          e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate  dallo
          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i
          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra
          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai
          medesimi provvedimenti. 
              1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
          tutti  gli  enti  territoriali  per  i  quali  ricorrano  i
          requisiti di cui  all'articolo  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione". 
              - Il  testo  dell'articolo  14,  comma  2,  del  citato
          decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: 
              "2.  Il  comma  302  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296,  secondo
          periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le  parole:
          "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in  base
          al comma  302".  Le  risorse  statali  a  qualunque  titolo
          spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte  in
          misura pari a 4.000 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le
          predette  riduzioni  sono  ripartite  secondo   criteri   e
          modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  e  recepiti  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano  conto
          della adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto
          del patto di stabilita' interno e  della  minore  incidenza
          percentuale della spesa  per  il  personale  rispetto  alla
          spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di  misure
          di contenimento della spesa sanitaria  e  dell'adozione  di
          azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. 
              In  caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano entro  il  termine
          di novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, e per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente, il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato,  entro  i  successivi  trenta
          giorni, ripartendo la riduzione dei  trasferimenti  secondo
          un  criterio   proporzionale.   In   sede   di   attuazione
          dell'articolo 8 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in
          materia di federalismo  fiscale,  non  si  tiene  conto  di
          quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto  periodo
          del presente comma. I trasferimenti  erariali,  comprensivi
          della compartecipazione IRPEF,  dovuti  alle  province  dal
          Ministero dell'interno sono  ridotti  di  300  milioni  per
          l'anno 2011 e di 500 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
          2012.  I  trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni   con
          popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  dal   Ministero
          dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno  2011
          e di 2.500 milioni annui a  decorrere  dall'anno  2012.  Le
          predette riduzioni  a  province  e  comuni  sono  ripartite
          secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali  e  recepiti  con  decreto
          annuale del Ministro  dell'interno,  secondo  principi  che
          tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
          il rispetto del patto di stabilita' interno,  della  minore
          incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
          alla spesa corrente  complessiva  e  del  conseguimento  di
          adeguati  indici  di  autonomia  finanziaria.  In  caso  di
          mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali entro il termine di novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e per gli anni successivi al  2011  entro
          il  30  settembre  dell'anno  precedente,  il  decreto  del
          Ministro  dell'interno  e'   comunque   emanato   entro   i
          successivi  trenta  giorni,  ripartendo  la  riduzione  dei
          trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
          attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio  2009,  n.
          42, in materia di federalismo fiscale, non si  tiene  conto
          di quanto  previsto  dal  sesto,  settimo,  ottavo  e  nono
          periodo del presente comma.".