Art. 16. 
 
            Riduzione della spesa degli enti territoriali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante  riduzione  delle  spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento   della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
  2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni  a
statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente
del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 1.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione  sono  determinate,
tenendo  conto  anche  delle  analisi  della  spesa  effettuate   dal
commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge  n.
52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  30
settembre 2012. In caso di  mancata  deliberazione  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre
2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli  obiettivi
del  patto  di  stabilita'  interno  delle  predette   Regioni   sono
rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma. 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano un concorso  alla  finanza  pubblica  per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno  2012,  1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di  cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla  base  di
apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30  settembre  2012.
In caso di mancato accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure. 
  4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,
n 183 , e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. In  caso  di  mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il  31  luglio,  gli  obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi   definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
    a) al comma 10 del presente articolo; 
    b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'articolo  1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214; 
    c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,  comma
1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come  ridotto  dall'articolo  4,
comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della  legge  26  aprile
2012, n. 44; 
    d) agli ulteriori contributi disposti a  carico  delle  autonomie
speciali. 
  5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo  del  comma  12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati. 
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013.  Le  riduzioni  da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012,  degli  elementi  di
costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard  e  dei
conseguenti risparmi potenziali di  ciascun  ente,  dalla  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla   base   dell'istruttoria
condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
entro il 30 settembre 2012. In caso di  mancata  deliberazione  della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero
dell'interno e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo
la  riduzione  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per   consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti
dei comuni interessati all'atto  del  pagamento  agli  stessi  comuni
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  Le  somme  recuperate  sono
versate allo Stato  contestualmente  all'imposta  municipale  propria
riservata allo Stato. Qualora le  somme  da  riversare  ai  comuni  a
titolo  di  imposta  municipale  propria  risultino  incapienti   per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del  presente
comma,  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato  della  parte  non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
Bilancio" che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
municipale propria spettante ai comuni. 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  23  del
medesimo decreto legislativo n.  68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013.  Le  riduzioni  da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo  conto  anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero
dell'interno  entro  il  30  settembre  2012.  In  caso  di   mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato  entro  il  15
ottobre 2012, ripartendo  le  riduzioni  in  proporzione  alle  spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
dell' interno, l'Agenzia delle entrate  provvede  al  recupero  delle
predette somme nei confronti delle province interessate a valere  sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i
ciclomotori, di  cui  all'articolo  60  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite  modello  F24,  all'atto  del
riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora  le
somme  da  riversare  alle  province  a  titolo  di   imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
risultino incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
quarto periodo del presente comma, il versamento  al  bilancio  dello
Stato della  parte  non  recuperata  e'  effettuato  a  valere  sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia
delle  entrate  -  Fondi  di  Bilancio"  che  e'  reintegrata  con  i
successivi versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori. 
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di  cui  all'articolo  76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con  legge  n.  133  del
2008, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2012  d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  stabiliti  i   parametri   di   virtuosita'   per   la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti  locali,  tenendo
prioritariamente conto del  rapporto  tra  dipendenti  e  popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in  servizio  presso  gli  enti,  considerando  anche  le  unita'  di
personale in servizio presso le  societa'  di  cui  all'articolo  76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del  2008.  A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che  risultino
collocati ad un livello superiore del  20  per  cento  rispetto  alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli  enti
che risultino collocati ad un livello  superiore  del  40  per  cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione  delle  eventuali
situazioni di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  e
seguenti. 
  9. Nelle more dell'attuazione delle  disposizioni  di  riduzione  e
razionalizzazione delle  Province  e'  fatto  comunque  divieto  alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
  10. All'articolo 28-quater, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
del  Servizio  sanitario  nazionale  non   versi   all'agente   della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
ne da' comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'  recuperato
mediante  riduzione  delle  somme   dovute   dallo   Stato   all'ente
territoriale a qualsiasi  titolo,  incluse  le  quote  dei  fondi  di
riequilibrio o perequativi  e  le  quote  di  gettito  relative  alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui  il  recupero  non  sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla  base  del
ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del  presente
decreto.». 
  11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento 
  12. All'articolo 4-ter, del decreto legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
    a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno"  sono  sostituite  dalle
parole: "10 settembre"; 
    b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro  lo
stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le  comunicazioni  gia'
trasmesse" 
    c) al comma 5, le parole "entro il  30  luglio"  sono  sostituite
dalle parole "entro il 30 settembre".