Art. 18. 
 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
                       del relativo territorio 
 
  1.  A  garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento   delle
funzioni amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province  di  Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e
Reggio Calabria sono soppresse,  con  contestuale  istituzione  delle
relative  citta'  metropolitane,   il   1°   gennaio   2014,   ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento  del
consiglio  provinciale,  ovvero  della  scadenza  dell'incarico   del
commissario   eventualmente   nominato   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre  2013.  Sono  abrogate  le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli  23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando il potere di iniziativa dei comuni  ai  sensi  dell'articolo
133,  primo  comma,  della  Costituzione.  Le  citta'   metropolitane
conseguono gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  attribuiti
alle province soppresse. 
  3.  Sono   organi   della   citta'   metropolitana   il   consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare  un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.  Gli  organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in  carica  secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000.  Se  il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco  metropolitano,
non trovano applicazione agli organi  della  citta'  metropolitana  i
citati articoli 52 e 53 e, in caso  di  cessazione  dalla  carica  di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del  sindaco  metropolitano
sono  svolte,  sino  all'elezione  del  nuovo  sindaco   del   comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del  primo  periodo  del
presente comma, ovvero, in mancanza,  dal  consigliere  metropolitano
piu' anziano. 
  4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina  di
cui all'articolo 51, commi 2 e 3,  nonche'  che,  in  sede  di  prima
applicazione, e' di diritto  sindaco  metropolitano  il  sindaco  del
comune  capoluogo,  lo  Statuto  della  citta'   metropolitana   puo'
stabilire che il sindaco metropolitano: 
    a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
    b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per  l'elezione  del
presidente della provincia; 
    c) sia eletto  a  suffragio  universale  e  diretto,  secondo  il
sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto;  il  richiamo  di  cui  al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
    a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 
    b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti; 
    c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  6. I componenti del consiglio  metropolitano  sono  eletti,  tra  i
sindaci  dei  comuni   ricompresi   nel   territorio   della   citta'
metropolitana,  da  un  collegio  formato  da  questi  ultimi  e  dai
consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita'  stabilite  per
l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto  del
principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento. 
  7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
    a) le funzioni fondamentali delle province; 
    b) le seguenti funzioni fondamentali: 
      1)  pianificazione   territoriale   generale   e   delle   reti
infrastrutturali; 
      2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano; 
      3) mobilita' e viabilita'; 
      4)  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e
sociale. 
  8. Alla citta' metropolitana spettano: 
    a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 
    b) le risorse finanziarie di  cui  agli  articoli  23  e  24  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24  e'  adottato
entro tre mesi dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  ferme
restando le risorse finanziarie e i  beni  trasferiti  ai  sensi  del
comma 8 dell'articolo  17  del  presente  decreto  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio statale. 
  9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da  parte  del  consiglio
metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi  dalla  prima
convocazione: 
    a)  regola   l'organizzazione   interna   e   le   modalita'   di
funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; 
    b) regola le forme di indirizzo e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
    c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni  ai  comuni,  in
forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio  con  il
contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
    d) puo' prevedere le modalita' con  le  quali  i  comuni  facenti
parti della citta' metropolitana possono delegare compiti e  funzioni
alla medesima; 
    e) puo' regolare le modalita' in base alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana. 
  10. La titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 
  11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e
successive modificazioni, ed all'articolo  4  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le  Regioni  a
statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica.