Art. 20. 
 
Disposizioni per favorire la fusione di  comuni  e  razionalizzazione
               dell'esercizio delle funzioni comunali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2013,  il  contributo  straordinario  ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali  attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  3.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare   sono   disciplinate   modalita'   e    termini    per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni. 
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato
con  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  1°  settembre   2000,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del
presente articolo.