Art. 12 
 
 
                       Disposizione temporale 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  decreto  si  applicano  dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e  legislative
incompatibili con le previsioni di cui  al  presente  decreto,  fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e successive  modificazioni,  e  fatto  salvo
quanto previsto da disposizioni attuative  di  direttive  di  settore
emanate dall'Unione europea. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  5-bis,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011: 
              «Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). - Commi 1. - 5. (Omissis). 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012In  vigore  dal  25
          marzo 2012. 
              Commi 5-ter - 12-bis (Omissis).».