Art. 12 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2011: «Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche). - Commi 1. - 5. (Omissis). 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012In vigore dal 25 marzo 2012. Commi 5-ter - 12-bis (Omissis).».