Art. 20 
 
                       Liquidazioni di aziende 
 
  1.  Il  valore  della  pratica  per  la  liquidazione   concernente
incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275,  2309  e
2487  del  codice  civile,  ovvero  di  liquidatore  giudiziale,   e'
determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e  sul
passivo accertato e il compenso e' liquidato, di  regola,  in  misura
pari a quanto indicato dal riquadro  2  della  tabella  C  -  Dottori
commercialisti ed esperti contabili. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1977, 2275, 2309 e
          2487 del Codice civile: 
              «Art.  1977  (Nozione).  -  La  cessione  dei  beni  ai
          creditori e' il contratto col quale il debitore incarica  i
          suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune
          sue attivita' e di  ripartirne  tra  loro  il  ricavato  in
          soddisfacimento dei loro crediti.». 
              «Art. 2275 (Liquidatori). - Se il contratto non prevede
          il modo di liquidare il patrimonio sociale  e  i  soci  non
          sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione  e'  fatta
          da uno o piu' liquidatori,  nominati  con  il  consenso  di
          tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal  presidente  del
          tribunale. 
              I liquidatori possono essere revocati per  volonta'  di
          tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta  causa
          su domanda di uno o piu' soci.». 
              «Art.   2309   (Pubblicazione    della    nomina    dei
          liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che
          nomina i liquidatori e ogni  atto  successivo  che  importa
          cambiamento nelle persone dei  liquidatori  devono  essere,
          entro trenta giorni dalla notizia della nomina,  depositati
          in copia autentica a  cura  dei  liquidatori  medesimi  per
          l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.» 
              «Art. 2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di
          svolgimento della  liquidazione).  -  Salvo  che  nei  casi
          previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo  comma  dell'art.
          2484 non abbia gia'  provveduto  l'assemblea  e  salvo  che
          l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in  materia,
          gli amministratori, contestualmente all'accertamento  della
          causa di scioglimento, debbono  convocare  l'assemblea  dei
          soci perche' deliberi, con le maggioranze previste  per  le
          modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: 
              a)  il  numero  dei  liquidatori   e   le   regole   di
          funzionamento  del  collegio  in  caso  di  pluralita'   di
          liquidatori; 
              b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli
          cui spetta la rappresentanza della societa'; 
              c) i  criteri  in  base  ai  quali  deve  svolgersi  la
          liquidazione; i poteri  dei  liquidatori,  con  particolare
          riguardo alla cessione dell'azienda  sociale,  di  rami  di
          essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi  di
          essi; gli atti necessari per la  conservazione  del  valore
          dell'impresa, ivi compreso il  suo  esercizio  provvisorio,
          anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. 
              Se gli amministratori omettono la convocazione  di  cui
          al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di
          singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci,  e,  nel
          caso in cui l'assemblea non si costituisca o non  deliberi,
          adotta con decreto le decisioni ivi previste. 
              L'assemblea puo' sempre modificare, con le  maggioranze
          richieste per  le  modificazioni  dell'atto  costitutivo  o
          dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. 
              I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o,
          quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su  istanza
          di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.».