Art. 21 
 
                    Valutazioni, perizie e pareri 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie,
pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli
beni, di diritti, di aziende  o  rami  d'azienda,  di  patrimoni,  di
partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni
di stima richieste da disposizioni di  legge  o  di  regolamenti,  e'
determinato in funzione del valore risultante dalla perizia  o  dalla
valutazione, e il compenso e' liquidato, di  regola,  secondo  quanto
indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori  commercialisti  ed
esperti contabili.