Art. 22 
 
                         Revisioni contabili 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi
di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche' per il
riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita'  dei
bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su  richiesta  del  cliente,
dell'autorita' giudiziaria o  amministrativa,  anche  ai  fini  della
erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche  comunitari,
nonche' per  l'accertamento  della  rendicontazione  dell'impiego  di
risorse  finanziarie  pubbliche,  e'  determinato  in  funzione   dei
componenti positivi di reddito lordo e delle attivita' e il  compenso
liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel  riquadro  4  della
tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.