Art. 24 
 
                       Formazione del bilancio 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi
per la formazione  del  bilancio,  e'  determinato  in  funzione  dei
componenti  positivi  di  reddito  lordi,  delle  attivita'  e  delle
passivita', e il compenso e' liquidato,  di  regola,  secondo  quanto
stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti  ed
esperti contabili.