Art. 25 
 
                        Operazioni societarie 
 
  1. Il valore della pratica di  liquidazione  di  incarichi  per  la
costituzione e per le successive variazioni  dello  statuto  sociale,
incluse le trasformazioni, di qualunque  tipo  di  societa',  ente  o
associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed
e' liquidato, di regola, secondo quanto  indicato  dal  riquadro  7.1
della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per  le
fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo
di societa', ente o associazione,  e'  determinato  in  funzione  del
totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali  utilizzate  per
l'attivita' professionale svolta, e  il  compenso  e'  liquidato,  di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della  tabella  C  -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.