Art. 26 
 
Consulenza     e     assistenza     contrattuale     e     consulenza
                        economico-finanziaria 
 
  1. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di
consulenza o  assistenza  nella  stipulazione  di  tutti  i  tipi  di
contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato
in funzione del  corrispettivo  pattuito  al  lordo  delle  eventuali
passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato,  di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della  tabella  C  -
Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Il  valore  della  pratica  per  la  liquidazione  di  incarichi
riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo
perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato,
e il compenso e' liquidato, di regola, secondo  quanto  indicato  dal
riquadro 8.2 della tabella C  -  Dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili. 
  3. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di
consulenza economica e finanziaria e'  determinato  in  funzione  dei
capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione,
e il compenso e' liquidato, di regola, secondo  quanto  indicato  nel
riquadro 8.2 della tabella C  -  Dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili.