Art. 27 
 
                 Assistenza in procedure concorsuali 
 
  1. Il valore della pratica per  la  liquidazione  di  incarichi  di
assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale  e,  altresi',  nel
corso  di  una  procedura  di  concordato  preventivo,   accordo   di
ristrutturazione di debiti e  di  amministrazione  straordinaria,  e'
determinato in funzione del totale delle passivita', e il compenso e'
liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal  riquadro  9  della
tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
  2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi
del comma 1 sono ridotte fino alla meta' nel caso in cui le procedure
si concludono con esito negativo.