Art. 29 
 
                         Sindaco di societa' 
 
  1. Il valore della pratica per la liquidazione  della  funzione  di
sindaco  di  societa'  che  svolge  i  controlli   di   legalita'   e
sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione  della
sommatoria  dei  componenti  positivi  di  reddito  lordi   e   delle
attivita', e il compenso e'  liquidato,  di  regola,  secondo  quanto
indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti  ed
esperti contabili. 
  2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di  semplice
amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa'  dedicate
al solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o
in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in
tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'. 
  3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco  unico  le
percentuali di liquidazione stabilite in tabella  per  l'ipotesi  del
comma  1  sono  aumentate  fino  al  100   per   cento.   Quando   il
professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale
le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del
comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.