Art. 29 Sindaco di societa' 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di societa' che svolge i controlli di legalita' e sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di semplice amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa' dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'. 3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.