Art. 13 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale 
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  dicembre  2012,
concernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015. 
  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza
di  tale  obbligo  comporta   l'applicazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali, secondo  modalita'  pubblicate
sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di
cui all'articolo 50 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. 
  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate.».