Art. 31. 
 
  La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o  quando  il
notaro, per  debolezza  di  mente  o  per  infermita',  sia  divenuto
incapace  all'adempimento  del  suo  ufficio,   salvo   il   disposto
dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati. 
 
  Se la debolezza di mente o la infermita' e' soltanto temporanea, il
notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato
non maggiore di un anno. 
 
  Se al termine dell'anno la  debolezza  di  mente  o  la  infermita'
continui, il notaro sara' dispensato. 
 
  Parimente sara' dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato
a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.