Art. 31. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermita', sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati. Se la debolezza di mente o la infermita' e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno. Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermita' continui, il notaro sara' dispensato. Parimente sara' dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.