Art. 17 (L)
Riduzione  o  esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio
1977,  n.  10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26,
          comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)

  1.  Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici  esistenti,  il contributo afferente al permesso di costruire
e'  ridotto  alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare  del  permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati     ai     sensi    della    convenzione-tipo    prevista
dall'articolo 18.
  2.  Il  contributo  per  la realizzazione della prima abitazione e'
pari  a  quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica,  purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
settore.
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
    a)  per  gli  interventi  da  realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze  dell'imprenditore  agricolo  a  titolo principale, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
    b) per  gli  interventi  di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
    c) per  gli  impianti,  le  attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
    d) per  gli  interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi  alle  fonti  rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio  e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato  il  contributo  di  costruzione  e' commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.
 
          Note all'art. 17:
              - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 9 maggio
          1975, n. 153:
              "Art.   12.   -   Si   considera  a  titolo  principale
          l'imprenditore  che  dedichi  all'attivita' agricola almeno
          due  terzi  del  proprio  tempo di lavoro complessivo e che
          ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
          reddito   globale   da   lavoro  risultante  dalla  propria
          posizione fiscale.
              Il  requisito  del  reddito  e quello inerente al tempo
          dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
              Il requisito della capacita' professionale si considera
          presunto  quando  l'imprenditore che abbia svolto attivita'
          agricola  sia in possesso di un titolo di studio di livello
          universitario   nel  settore  agrario,  veterinario,  delle
          scienze  naturali,  di un diploma di scuola media superiore
          di  carattere  agrario,  ovvero  di  istituto professionale
          agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
              Il   detto   requisito  si  presume,  altresi',  quando
          l'imprenditore  abbia  esercitato per un triennio anteriore
          alla   data  di  presentazione  della  domanda  l'attivita'
          agricola  come  capo  di  azienda,  ovvero come coadiuvante
          familiare  o  come  lavoratore  agricolo:  tali  condizioni
          possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
              Negli   altri   casi   il   requisito  della  capacita'
          professionale  e'  accertato da una commissione provinciale
          nominata  dal  presidente della giunta regionale e composta
          dai    rappresentanti    delle   organizzazioni   nazionali
          professionali     degli    imprenditori    agricoli    piu'
          rappresentative  e  da  un funzionario della regione che la
          presiede.
              Le  societa'  sono  considerate imprenditori agricoli a
          titolo  principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
          sociale  l'esercizio  esclusivo dell'attivita' agricola, ed
          inoltre:
                a) nel  caso di societa' di persone qualora almeno la
          meta'   dei   soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore  agricolo a titolo principale. Per le societa'
          in   accomandita   la  percentuale  si  riferisce  ai  soci
          accomandatari;
                b) nel   caso   di   societa'   cooperative   qualora
          utilizzino  prevalentemente  prodotti conferiti dai soci ed
          almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
          imprenditore agricolo a titolo principale;
                c) nel  caso di societa' di capitali qualora oltre il
          50  per  cento  del  capitale  sociale  sia sottoscritto da
          imprenditori  agricoli a titolo principale. Tale condizione
          deve  permanere  e comunque essere assicurata anche in caso
          di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto
          puo'  prevedere  un diritto di prelazione a favore dei soci
          che  abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
          principale,  nel  caso  in cui altro socio avente la stessa
          qualifica  intenda  trasferire a terzi a titolo oneroso, in
          tutto  o  in  parte,  le proprie azioni o la propria quota,
          determinando  le  modalita'  e i tempi di esercizio di tale
          diritto.  Il  socio  che perde la qualifica di imprenditore
          agricolo   a   titolo   principale   e'   tenuto   a  darne
          comunicazione  all'organo di amministrazione della societa'
          entro quindici giorni.".