Art. 19 (L)
Contributo  di  costruzione  per  opere o impianti non destinati alla
          residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)

  1.  Il  permesso  di  costruire  relativo  a costruzioni o impianti
destinati   ad  attivita'  industriali  o  artigianali  dirette  alla
trasformazione  di  beni  ed  alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione  di  un  contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione,   di   quelle   necessarie   al  trattamento  e  allo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e  gassosi  e  di quelle
necessarie  alla  sistemazione  dei  luoghi  ove ne siano alterate le
caratteristiche.   La  incidenza  di  tali  opere  e'  stabilita  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  in  base  a parametri che la
regione  definisce  con  i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo 16,   nonche'   in   relazione  ai  tipi  di  attivita'
produttiva.
  2.  Il  permesso  di  costruire  relativo  a costruzioni o impianti
destinati  ad  attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento  di  servizi  comporta la corresponsione di un contributo
pari  all'incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione, determinata ai
sensi  dell'articolo 16,  nonche'  una  quota non superiore al 10 per
cento   del  costo  documentato  di  costruzione  da  stabilirsi,  in
relazione  ai  diversi  tipi  di  attivita',  con  deliberazione  del
consiglio comunale.
  3.  Qualora  la  destinazione  d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti,   nonche'   di   quelle   nelle  zone  agricole  previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione  dei  lavori,  il contributo di costruzione e' dovuto
nella   misura   massima   corrispondente  alla  nuova  destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.