Art. 12 (L-R)
    Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
  1.   Se   l'opera  e'  conforme  alle  previsioni  dello  strumento
urbanistico,  ad  una  sua  variante  o  ad  uno  degli atti indicati
all'articolo  10,  comma  1, la dichiarazione di pubblica utilita' si
intende  disposta:      a) quando  e'  approvato il progetto definivo
dell'opera    pubblica    o    di   pubblica   utilita',   il   piano
particolareggiato,  il  piano di lottizzazione, il piano di recupero,
il  piano  di  ricostruzione,  il  piano  delle  aree  da destinare a
insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
    b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione  di  pubblica  utilita' l'approvazione di uno strumento
urbanistico,  anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una
concessione,  di  una  autorizzazione  o  di  un  atto avente effetti
equivalenti;  (L)      c) a  seguito  dell'approvazione  del progetto
concernente  reti ferroviarie da parte della conferenza di servizi di
cui  agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  relativamente  alle  opere
previste dal progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni
adottate  dalla  conferenza  e  dalle  successive  varianti di natura
strettamente  tecnica  di  cui  all'articolo 25, comma 1, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non
comportanti  variazioni  di  tracciato  al  di  fuori  delle  zone di
rispetto   previste   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (R)
 
          Note all'art. 12:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  degli articoli 14,
          14-bis,  14-ter  e  14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi):
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente  indice  di  regola  una  conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.      3.  La  conferenza  di  servizi puo' essere
          convocata   anche  per  l'esame  contestuale  di  interessi
          coinvolti  in  piu'  procedimenti  amministrativi connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza   e'   indetta  dall'amministrazione  o,  previa
          informale  intesa,  da una delle amministrazioni che curano
          l'interesse  pubblico  prevalente. Per i lavori pubblici si
          continua  ad  applicare  l'art.  7  della legge 11 febbraio
          1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della
          conferenza   puo'   essere  richiesta  da  qualsiasi  altra
          amministrazione  coinvolta.      4.  Quando l'attivita' del
          privato  sia  subordinata  ad  atti  di  consenso, comunque
          denominati,   di   competenza   di   piu'   amministrazioni
          pubbliche,  la conferenza di servizi e' convocata, anche su
          richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente
          per  l'adozione del provvedimento finale.     5. In caso di
          affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
          di  servizi  e'  convocata  dal  concedente  entro quindici
          giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
          materia   di   valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA).
              Art.  14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
          convocata  per  progetti  di  particolare  complessita', su
          motivata  e  documentata  richiesta dell'interessato, prima
          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto
          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
          per  ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono  a  carico  del richiedente.     2. Nelle procedure di
          realizzazione  di  opere pubbliche e di interesse pubblico,
          la   conferenza   di   servizi   si  esprime  sul  progetto
          preliminare  al  fine di indicare quali siano le condizioni
          per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri,
          le  concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta
          e   gli   assensi,  comunque  denominati,  richiesti  dalla
          normativa   vigente.   In  tale  sede,  le  amministrazioni
          preposte          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico   o   alla   tutela   della   salute,  si
          pronunciano,  per  quanto  riguarda l'interesse da ciascuna
          tutelato,  sulle  soluzioni  progettuali prescelte. Qualora
          non  emergano, sulla base della documentazione disponibile,
          elementi   comunque   preclusivi  della  realizzazione  del
          progetto,   le  suddette  amministrazioni  indicano,  entro
          quarantacinque   giorni,   le  condizioni  e  gli  elementi
          necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del
          progetto  definitivo, gli atti di consenso.     3. Nel caso
          in  cui  sia  richiesta  VIA,  la  conferenza di servizi si
          esprime  entro  trenta  giorni dalla conclusione della fase
          preliminare  di  definizione  dei  contenuti  dello  studio
          d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di
          VIA.  Ove  tale  conclusione  non  intervenga entro novanta
          giorni  dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
          servizi  si  esprime  comunque  entro  i  successivi trenta
          giorni.   Nell'ambito   di   tale  conferenza,  l'autorita'
          competente  alla  VIA  si  esprime  sulle condizioni per la
          elaborazione   del  progetto  e  dello  studio  di  impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i  necessari  atti  di  consenso.     4. Nei casi di cui ai
          commi  1,  2  e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
          stato  degli  atti  a  sua  disposizione  e  le indicazioni
          fornite   in   tale   sede   possono  essere  motivatamente
          modificate  o  integrate  solo in presenza di significativi
          elementi  emersi  nelle  fasi  successive del procedimento,
          anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto
          definitivo.       5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il
          responsabile   unico   del   procedimento   trasmette  alle
          amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
          sulla   base   delle   condizioni   indicate  dalle  stesse
          amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul
          progetto  preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il
          trentesimo   e   il  sessantesimo  giorno  successivi  alla
          trasmissione.  In  caso  di  affidamento  mediante  appalto
          concorso     o     concessione    di    lavori    pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.
              Art.  14-ter.  -  1. La conferenza di servizi assume le
          determinazioni   relative   all'organizzazione  dei  propri
          lavori a maggioranza dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          dieci  giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti
          dell'articolo 14-quater.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
          l'adozione  del  relativo  provvedimento, l'amministrazione
          competente  si esprime in sede di conferenza di servizi, la
          quale  si  conclude nei trenta giorni successivi al termine
          predetto.   Tuttavia,  a  richiesta  della maggioranza  dei
          soggetti   partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  il
          termine  di  trenta  giorni di cui al precedente periodo e'
          prorogato  di  altri trenta giorni nel caso che si appalesi
          la necessita' di approfondimenti istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
          di  cui  agli  articoli  16,  comma  3,  e  17, comma 2, si
          applicano  alle  sole  amministrazioni preposte alla tutela
          della salute pubblica.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata  e  non  abbia notificato all'amministrazione
          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del
          procedimento,  il  proprio  motivato dissenso, ovvero nello
          stesso   termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla
          predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
              Art.  14-quater.  -  1.  Il  dissenso  di  uno  o  piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.   Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i  termini  perentori indicati dall'articolo 14-ter,
          comma  3,  assume comunque la determinazione di conclusione
          del   procedimento   sulla   base  della maggioranza  delle
          posizioni  espresse  in  sede  di conferenza di servizi. La
          determinazione e' immediatamente esecutiva.
              3.   Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso  da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o alla tutela della salute, la decisione
          e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
          dissenziente  o  quella  procedente  sia un'amministrazione
          statale,  ovvero  ai competenti organi collegiali esecutivi
          degli  enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
          dei  Ministri  o gli organi collegiali esecutivi degli enti
          territoriali  deliberano  entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della
          giunta  regionale  o  il  presidente  della  provincia o il
          sindaco,   valutata   la   complessita'   dell'istruttoria,
          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
          non superiore a sessanta giorni.
              4.  Quando  il  dissenso e' espresso da una regione, le
          determinazioni  di  competenza  del  Consiglio dei Ministri
          previste  al  comma  3  sono  adottate con l'intervento del
          presidente  della giunta regionale interessata, al quale e'
          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in   caso  di  provvedimento  negativo  trova  applicazione
          l'articolo   5,   comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma
          2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 25, comma 1, della
          legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
          lavori pubblici):
              "1.   Le  varianti  in  corso  d'opera  possono  essere
          ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
          esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti  dall'articolo  1664,  secondo
          comma, del codice civile;
                d)  per  il manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  753,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  15 novembre 1980, n. 314, reca: "Nuove
          norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita'
          dell'esercizio   delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
          trasporto".