Art. 13 (L)
Contenuto  ed  effetti  dell'atto  che  comporta  la dichiarazione di
                          pubblica utilita'
  1.  Il  provvedimento  che  dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo'  essere  emanato  fino  a  quando  non  sia  decaduto il vincolo
preordinato  all'esproprio.  (L)   2. Gli effetti della dichiarazione
di  pubblica  utilita'  si  producono anche se non sono espressamente
indicati nel provvedimento che la dispone. (L)   3. Nel provvedimento
che  comporta  la  dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo'
essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va
eseguito.  (L)   4. Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui  al comma 3, il decreto di esproprio puo essere eseguito entro il
termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace
l'atto  che  dichiara  la  pubblica  utilita'  dell'opera.  (L)    5.
L'autorita'  che  ha  dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo'
disporre  la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di
forza maggiore  o  per  altre  giustificate  ragioni. La proroga puo'
essere  disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e
per  un  periodo  di  tempo  che  non  supera i due anni. (L)   6. La
scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di
esproprio  determina  l'inefficacia  della  dichiarazione di pubblica
utilita'.  (L)    7. Restano in vigore le disposizioni che consentono
l'esecuzione  delle  previsioni dei piani territoriali o urbanistici,
anche  di  settore  o  attuativi,  entro  termini  maggiori di quelli
previsti  nel  comma  4.  (L)    8.  Qualora  il  vincolo preordinato
all'esproprio  riguardi  immobili  da non sottoporre a trasformazione
fisica,  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ha luogo mediante
l'adozione  di  un  provvedimento  di  destinazione  ad  uso pubblico
dell'immobile   vincolato,   con   cui  sono  indicate  le  finalita'
dell'intervento,   i   tempi   previsti   per   eventuali  lavori  di
manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)