Art. 14 (L-R)
Istituzione  degli  elenchi  degli  atti  che  dichiarano la pubblica
                              utilita'
  1.  L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12,
comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una
copia  al  Ministero  dei lavori pubblici, per le opere di competenza
statale,  e  al  presidente della Regione, per le opere di competenza
regionale.  (L)    2.  Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici
ovvero  del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di
competenza  statale  o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento   degli   elenchi  degli  atti  da  cui  deriva  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'  disposta
l'espropriazione,  distinti in relazione alle diverse amministrazioni
che  li  hanno  adottati.  (L)   3. L'autorita' espropriante comunica
all'ufficio  di  cui  al  comma  2:      a) quale  sia  lo  stato del
procedimento  d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima
della  data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica
utilita';     b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il
decreto  d'esproprio  ovvero  se  il medesimo termine sia inutilmente
scaduto;      c) se  siano  stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori,
l'atto  che  dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio. (R)