Art. 58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54. sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione nelle Provincie, nelle quali non e' stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sara' fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831. L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potra' mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni. Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformita' del relativo piano di coltura. L'Ispettorato suddetto e' tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.