Art. 58. 
 
  I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini  montani,  che
dai loro proprietari siano rimboschiti  e  mantenuti  regolarmente  a
bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo
comma dell'art. 54. sono esenti  dall'imposta  fondiaria  erariale  e
dalla sovrimposta provinciale e  comunale  per  anni  40,  quando  si
tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti  di  boschi
cedui. 
 
  L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione nelle Provincie,
nelle quali non e' stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino  a
che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa  sara'  fatta
proporzionale riduzione in  ordine  al  contingente  stabilito  dalla
legge del 14 luglio 1864, n. 1831. 
 
  L'esenzione dalla sovrimposta  comunale  non  potra'  mai  superare
l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli
Comuni. 
 
  Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda
in carta semplice rivolta all'agenzia  delle  imposte,  corredata  di
certificato,  pure  in  carta   libera   dell'Ispettorato   forestale
comprovante l'esecuzione  del  lavoro  di  rimboschimento  e  la  sua
conservazione in conformita' del relativo piano di coltura. 
 
  L'Ispettorato suddetto e'  tenuto  a  rilasciare  tale  certificato
previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.