Art. 25.
                        (Finanza decentrata)

   1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
   "7.  A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni
del  presente  articolo,  la  ripartizione tra i comuni e le province
delle  somme  versate  a  titolo  di addizionale e' effettuata, salvo
quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo
di  acconto  sull'intero  importo delle somme versate entro lo stesso
anno  in  cui  e'  effettuato  il  versamento,  sulla  base  dei dati
statistici  piu'  recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle
finanze  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno relativi ai redditi
imponibili  dei  contribuenti  aventi  domicilio  fiscale nei singoli
comuni.  Entro  l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato
il  versamento,  il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione
definitiva  degli  importi  dovuti  sulla  base  dei  dati statistici
relativi  all'anno  precedente, forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli
anche  sulle  somme  dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero  dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la
ripartizione.  L'accertamento  contabile  da parte dei comuni e delle
province  dei  proventi  derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene  sulla  base  delle  comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme spettanti".
   2.  All'articolo  31,  comma  37, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  come  modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  sono  apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti
modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le  parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
   cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le  parole  da:  "del  50  per  cento" fino a: "e' destinato" sono
   sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al  terzo  periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
   seguenti:  "ovvero  al  30  per cento dei proventi di cui al primo
   periodo,  qualora  questi  ultimi  siano  superiori  a 103.290.000
   euro";
e) l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite
   alle  province  devono  essere  utilizzate per la realizzazione di
   opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso
   contributi ai comuni".

   3.  All'articolo  31,  comma  38, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  come  modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti
degli  organi  di  controllo della societa' sono designati dagli enti
locali   destinatari   degli   utili   distribuiti.  La  societa'  di
certificazione   deve  essere  iscritta  nel  registro  dei  revisori
contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
   4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  3,  commi  3  e 4, le azioni
inizialmente  attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3
sono  definitivamente  trasferite  senza  oneri,  entro il 31 gennaio
2002,  alle  regioni  Puglia  e  Basilicata,  con una ripartizione in
ragione  del  numero  dei  rispettivi abitanti. Le regioni avviano la
dismissione   delle   rispettive  partecipazioni  azionarie  entro  i
successivi  sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia".
   5.  All'  articolo  67  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1,  le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

   "3.  Per  gli  anni  2002  e  2003  e'  istituita per i comuni una
compartecipazione  al  gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  in  una  misura  pari al 4,5 per cento del riscosso in conto
competenza   affluente  al  bilancio  dello  Stato,  per  l'esercizio
finanziario   precedente,   quali  entrate  derivanti  dall'attivita'
ordinaria  di  gestione  iscritte  al capitolo 1023. Il gettito della
compartecipazione,  attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo
stesso  Ministero  a  ciascun  comune  in  proporzione all'ammontare,
fornito  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze sulla base dei
dati   disponibili,  dell'imposta  netta,  dovuta  dai  contribuenti,
distribuito   territorialmente  in  funzione  del  domicilio  fiscale
risultante  presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito
e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti
forniti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze entro il 30
giugno 2002.
   4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti  a ciascun comune in
misura  pari  al  gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
comma  3.  Nel  caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale
della  compartecipazione,  la compartecipazione stessa e' corrisposta
al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
   5.  Ai  fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003,
il  Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002,
provvede  a  comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali
relativi  all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al
comma  3,  ripartito  per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo  comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno
comunica   ai   comuni   l'importo  previsionale  del  gettito  della
compartecipazione  spettante  e  il  correlato  ammontare previsto di
riduzione  dei  trasferimenti  erariali.  L'importo del gettito della
compartecipazione  di  cui  al  comma  3  e'  erogato  dal  Ministero
dell'interno,  nel  corso  dell'anno  2003, in quattro rate di uguale
importo.  Le  prime  due  rate  sono  erogate  sulla  base  dei  dati
previsionali  anzidetti;  la  terza  e  la quarta rata sono calcolate
sulla  base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario
2002  comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il
30  maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su
tali  rate  sono  operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia'
erogate".
   6.  Alle  regioni  a  statuto speciale e alle province autonome di
Trento  e  di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione
alle  imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione
nei  termini  e  nei  modi  previsti  dai  rispettivi statuti e dalle
relative  norme  di attuazione e' attribuita una quota delle medesime
imposte  sostitutive  nella  misura  prevista  dagli  statuti  per le
imposte sostituite.
   7.  Per  l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e
sviluppo  socio-economico  delle  isole  minori,  individuate tra gli
ambiti  territoriali  indicati  nell'allegato A annesso alla presente
legge,  e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
   8.  Le  risorse  del  Fondo  di cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
   9.  Entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'interno,  individua  la  tipologia  e  i settori degli
interventi  ammessi  ad  accedere  al  Fondo  di  cui  al comma 7. Il
Ministro   dell'interno,   sentita   la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per
l'accesso  al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta
fermo  quanto  stabilito  dal  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
   10.  Per  l'anno  2002,  ai  fini  dell'adozione  di  programmi di
sviluppo  e  riqualificazione  del territorio, e' istituito presso il
Ministero  dell'interno  il  Fondo per la riqualificazione urbana dei
comuni.  Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  Legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  dettate  le  disposizioni per l'attuazione del presente comma e
per  la  ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando
ai  comuni  con  popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi
nelle  aree di cui all'articolo 44 della presente legge una quota non
inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilita' del Fondo.
Resta  fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
   11.  Per  l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono
fissate in 103.291.379,82 euro.
 
             Note all'art. 25:
                 Il   testo   dell'art.  1  del  decreto  legislativo
          28 settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di una
          addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.   1.   -  1. a'  istituita,  a  decorrere  dal
          1ยบ gennaio   1999,  l'addizionale  provinciale  e  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                 2. Con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica e dell'interno,
          da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno  successivo  ed  e' conseguentemente determinata,
          con  i  medesimi  decreti,  la  equivalente riduzione delle
          aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  nonche'
          eventualmente  la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
          reddito  delle  persone fisiche relativamente al periodo di
          imposta   da   cui  decorre  la  suddetta  riduzione  delle
          aliquote.  L'aliquota  di compartecipazione dovra' cumulare
          la  parte  specificamente  indicata  per  i comuni e quella
          relativa    alle    province,    quest'ultima   finalizzata
          esclusivamente   al  finanziamento  delle  funzioni  e  dei
          compiti ad esse trasferiti.
                 3. I   comuni   possono   deliberare  la  variazione
          dell'aliquota   di  compartecipazione  dell'addizionale  da
          applicare  a partire dall'anno successivo con deliberazione
          da  pubblicare  su  un  sito  informatico  individuato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato
          di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e con il
          Ministro   dell'interno,   che   stabilisce   altresi'   le
          necessarie   modalita'   applicative.   L'efficacia   della
          deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito
          informatico.     La     variazione     dell'aliquota     di
          compartecipazione   dell'addizionale   non   puo'  eccedere
          complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento
          annuo   non   superiore   a   0,2   punti  percentuali.  La
          deliberazione  puo'  essere  adottata  dai  comuni anche in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2.
                 4. L'addizionale   e'   determinata   applicando  al
          reddito  complessivo  determinato  ai fini dell'imposta sul
          reddito   delle  persone  fisiche,  al  netto  degli  oneri
          deducibili  riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota
          stabilita  ai  sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
          stesso  anno  risulta  dovuta  l'imposta  sul reddito delle
          persone   fisiche,  al  netto  delle  detrazioni  per  essa
          riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
                 5. Relativamente  ai  redditi di lavoro dipendente e
          ai  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
          agli  articoli  46  e  47 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, per le modalita' di
          determinazione  dell'addizionale  provinciale  e comunale e
          per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei
          sostituti  di imposta si applicano le disposizioni previste
          per  l'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  di  cui all'art. 50, comma 4, del decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
                 6. L'addizionale  e'  dovuta  alla  provincia  ed al
          comune  nel  quale  il contribuente ha il domicilio fiscale
          alla  data  del  31 dicembre  dell'anno  cui  si  riferisce
          l'addizionale  stessa,  per  le  parti  spettanti,  ovvero,
          relativamente  ai  redditi  di lavoro dipendente e a quelli
          assimilati  ai  medesimi  redditi,  al  comune  in  cui  il
          sostituito   ha   il   domicilio   fiscale   alla  data  di
          effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio relative a
          detti  redditi,  ed  e' versata, unitamente all'imposta sul
          reddito  delle  persone fisiche, con le modalita' stabilite
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e dell'interno.
                 7. A  decorrere dal primo anno di applicazione delle
          disposizioni  del  presente  articolo la ripartizione tra i
          comuni  e  le  province  delle  somme  versate  a titolo di
          addizionale  e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art.
          2,   dal   Ministero  dell'interno,  a  titolo  di  acconto
          sull'intero  importo  delle  somme  versate entro lo stesso
          anno  in  cui  e'  effettuato il versamento, sulla base dei
          dati   statistici   piu'   recenti  forniti  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
          anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
          domicilio   fiscale   nei   singoli  comuni.  Entro  l'anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stato  effettuato  il
          versamento,     il    Ministero    dell'interno    provvede
          all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
          dei  dati  statistici relativi all'anno precedente, forniti
          dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro  il
          30 giugno,  ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
          somme  dovute  per  l'esercizio  in  corso. Con decreto del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed autonomie locali, possono essere stabilite
          ulteriori   modalita'   per   effettuare  la  ripartizione.
          L'accertamento  contabile  da  parte  dei  comuni  e  delle
          province    dei    proventi   derivanti   dall'applicazione
          dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
          Ministero dell'interno delle somme spettanti.
                 8. Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 44 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale, le
          province   ed   i   comuni  forniscono  all'amministrazione
          finanziaria  informazioni e notizie utili. Le province ed i
          comuni   provvedono,   altresi',  agli  eventuali  rimborsi
          richiesti  dagli interessati con le modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  dell'interno,  sentita la Conferenza Stato-Citta'
          ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281.  Per  quanto  non
          disciplinato   dal   presente   decreto,  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche.
                 9. Al  termine  delle attivita' di liquidazione e di
          accertamento,  le  maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province  e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
                 10. All'art.  17,  comma  2, del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  recante norme di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la
          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
          unificazione  degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
          sui  redditi  sono  inserite  le seguenti: ", alle relative
          addizionali ;
                   b) la  lettera  d)-bis),  introdotta dall'art. 50,
          comma  7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          concernente    l'istituzione   dell'addizionale   regionale
          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'
          soppressa.
                 11. I  decreti  di  cui  ai commi 6 e 7 sono emanati
          sentita  la  Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
          cui  all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281".
                 Il   testo  dell'art.  31,  comma  37,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 55
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato
          dalla  presente legge, con decorrenza dall'anno 2002, e' il
          seguente:
                 "37. I  proventi per la gestione della casa da gioco
          di  Campione  d'Italia, detratte le spese di gestione ed il
          contributo  per il bilancio del comune di Campione d'Italia
          in  misura non superiore a quella prevista per gli esercizi
          finanziari  1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono destinati nella misura del
          24  per  cento  al Ministero dell'interno, del 40 per cento
          alla  provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di
          Lecco  e  del  20  per  cento  alla  provincia di Varese. A
          decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del
          comune  di  Campione  d'Italia  e'  pari  a quello del 1999
          incrementato  del tasso di inflazione programmato ovvero al
          30 per  cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora
          questi  ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme
          attribuite  allo  Stato sono versate alla pertinente unita'
          previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata
          e  sono  riassegnate,  con decreto del Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e  della  programmazione  economica,  alla
          pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
          previsione  del Ministero dell'interno. Le somme attribuite
          alle province devono essere utilizzate per la realizzazione
          di  opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche
          attraverso contributi ai comuni".
                 Il   testo  dell'art.  31,  comma  38,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 40
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato
          dalla presente legge e' il seguente:
                 "38. Per la gestione della casa da gioco di Campione
          d'Italia  il  Ministero  dell'interno,  di  concerto con il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita
          societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e
          sottoposta   alla   vigilanza  degli  stessi  Ministeri.  I
          componenti  degli  organi  di controllo della societa' sono
          designati   dagli   enti  locali  destinatari  degli  utili
          distribuiti.  La  societa'  di  certificazione  deve essere
          iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata
          dal  Ministero  dell'interno.  Al  capitale  della societa'
          partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel
          decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il
          comune  di  Campione  d'Italia,  la  provincia  di Como, la
          provincia  di  Lecco,  la  camera  di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura di Como, la camera di commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura di Lecco. I soggetti
          medesimi  approvano e trasmettono al Ministero dell'interno
          entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed
          i   patti  parasociali  della  societa',  sottoscritti  dai
          rispettivi  legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale
          termine,   il   Ministero   dell'interno  provvede  in  via
          sostitutiva  a  mezzo  di  apposito commissario. L'utilizzo
          dello  stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro
          dei  dipendenti  comunali  che  vi  operano con funzioni di
          vigilanza  e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono
          regolati  da  apposita convenzione che verra' stipulata fra
          il  comune  di  Campione d'Italia e la societa' di gestione
          della casa da gioco".
                 Il   titolo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
          11 maggio  1999,  n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo
          acquedotto   pugliese  in  societa'  per  azioni,  a  norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera  b), della legge 5 marzo
          1997, n. 59) era: Adempimenti sociali e rami d'azienda.
                 Il  testo dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "Art.  67  (Compartecipazione al gettito IRPEF per i
          comuni  per  l'anno  2002). 1. I decreti di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1993, n. 360,
          e   successive   modificazioni,  relativi  all'aliquota  di
          compartecipazione  dell'addizionale  provinciale e comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
          specificata  nel comma 3-bis dell'art. 2 del citato decreto
          legislativo,  ovvero  relativamente alla parte non connessa
          all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi
          dell'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati
          entro il 30 novembre 2002.
                 2. All'art.  1,  comma  2,  del  decreto legislativo
          28 settembre  1998,  n.  360,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
                   a)    nel   primo   periodo,   dopo   le   parole:
          "conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ",
          con i medesimi decreti ;
                   b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto
          del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
          sono   aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  eventualmente  la
          percentuale  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
          decorre la suddetta riduzione delle aliquote .
                 3.  Per  gli  anni  2002  e  2003 e' istituita per i
          comuni  una  compartecipazione  al gettito dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per
          cento   del  riscosso  in  conto  competenza  affluente  al
          bilancio   dello   Stato,   per   l'esercizio   finanziario
          precedente,    quali   entrate   derivanti   dall'attivita'
          ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito
          della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo
          di   spesa   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun
          comune  in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  sulla  base  dei  dati
          disponibili,  dell'imposta  netta, dovuta dai contribuenti,
          distribuito  territorialmente  in  funzione  del  domicilio
          fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno
          2002,  il  gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei
          dati   statistici   piu'   recenti  forniti  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
                 4.  I  trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
          comune   in   misura   pari   al  gettito  spettante  dalla
          compartecipazione di cui al comma 3.
                 5.  Ai  fini  del riparto del gettito, relativamente
          all'anno  2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
          dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
          gettito   della   compartecipazione  di  cui  al  comma  3,
          ripartito  per  ciascun comune in base ai criteri di cui al
          medesimo  comma  3.  Entro  il 30 ottobre 2002 il Ministero
          dell'interno  comunica ai comuni l'importo previsionale del
          gettito  della  compartecipazione  spettante e il correlato
          ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
          L'importo  del  gettito  della  compartecipazione di cui al
          comma  3  e'  erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
          dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime
          due  rate  sono  erogate  sulla  base dei dati previsionali
          anzidetti;  la  terza e la quarta rata sono calcolate sulla
          base   dei   dati   di  consuntivo  relativi  all'esercizio
          finanziario  2002  comunicati dal Ministero dell'economia e
          delle   finanze   entro  il  30 maggio  2003  al  Ministero
          dell'interno  e  da  questo  ai comuni, e su tali rate sono
          operati   i  dovuti  conguagli  rispetto  alle  somme  gia'
          erogate".