Art. 27.
           (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

   1.  I  trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente
locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
dall'articolo  53  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento
delle  risorse,  derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione   per   l'anno   2002   alla   base  di  calcolo  definita
dall'articolo  49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito  secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del
sistema  dei  trasferimenti  erariali  e'  sospesa l'applicazione del
decreto  legislativo  30  giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto  dall'articolo  9,  comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione  di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse
e'  considerato  il  fondo  perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.
   2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per
gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed  all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
   3.  Fino  alla  revisione  del sistema dei trasferimenti agli enti
locali,  al  fine  di  adeguare  il  concorso  dello Stato agli oneri
finanziari  che  il  comune  di  Roma  sostiene  in  dipendenza delle
esigenze   cui  deve  provvedere  quale  sede  della  Capitale  della
Repubblica,  a  decorrere  dall'anno  2002  i  trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di
euro.  In  correlazione  a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune  di  Roma  e'  escluso dalla ripartizione delle risorse di cui
all'articolo  26,  comma  1,  capoverso  11, secondo periodo, nonche'
delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  secondo periodo, del presente
articolo.
   4.  A  sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita'
montane  che  si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui
sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni
e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
   5.  Fino  alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un
comune   montano   proveniente   da   altra   comunita'   montana,  i
trasferimenti    erariali   spettanti   alle   due   comunita'   sono
rideterminati  in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto
di  variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto
del Ministero dell'interno.
   6.  Il  contributo  annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge   27   dicembre   2000,   n.   392,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a
decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
   7.  Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  161,  comma  3,  le  parole:  "la  sospensione della
   seconda  rata"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la sospensione
   dell'ultima rata";
b) all'articolo  167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
   sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
   di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato
   a  quello  dei  mutui  precedentemente contratti" sono inserite le
   seguenti:  ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
   emessi".

   8.  Il  comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
   "16.  Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e le tariffe dei
tributi   locali,   compresa   l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF  di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una addizionale
comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. I
regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
   9.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge  27  luglio  2000,  n.  212,  i  termini  per la liquidazione e
l'accertamento  dell'imposta  comunale sugli immobili, scadenti al 31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli
uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato  al  31  dicembre  2002  per le annualita' d'imposta 1997 e
successive.
   10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  le  basi  di calcolo dei
sovracanoni  previsti  dagli  articoli  1 e 2 della legge 22 dicembre
1980,  n.  925,  sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo  restando  per  gli  anni  a  seguire  l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.
   11.  Nel  caso  in  cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale  D,  in  precedenza  versata  ad  un unico comune in base a
valori  di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da
versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite
catastali  per  le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari   relativi,   delegando   il   Ministero  dell'interno  ad
effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
   12.  Per  l'anno  2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  87  milioni  di  euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
   13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli  enti  locali  a  titolo  di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF   disponibili  sulle  contabilita'  speciali  di  girofondi
intestate   al  Ministero  dell'interno.  Gli  atti  di  sequestro  e
pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto
e non comportano vincoli sulla disponibilita' delle somme.
   14.  La  facolta'  di  ricorrere  alla contrazione di mutui per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubblico  locale,  attribuita  alle  regioni  e  agli  enti locali da
specifiche   disposizioni   legislative,   puo'   essere   esercitata
limitatamente  ai  disavanzi  risultanti  dai  bilanci delle predette
aziende,  redatti  ed  approvati  secondo  i  rispettivi ordinamenti,
relativi  agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli
oneri  derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni,  tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai
contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
   15.  All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177,
al  secondo  periodo,  dopo  le  parole: "in deroga ad ogni normativa
vigente",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", determinando il prezzo di
cessione   con   riguardo  alla  valutazione  del  solo  terreno  con
riferimento  alle  caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato".
   16.  All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
   17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a),
b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'aumento  del  contributo in misura pari al 10 per cento qualora
   il   versamento  del  contributo  sia  effettuato  nei  successivi
   centoventi giorni;
b) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 20 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 40 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni".

   18.  All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  concernente  il credito di imposta per gli utili distribuiti da
societa'  ed  enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e'
sostituito dal seguente:
   "1-bis.  Il  credito  di  imposta  di cui al comma 1 attribuito ai
comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque
costituite,  che  gestiscono  i  servizi  pubblici  locali  ai  sensi
dell'articolo  113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni".
   19.  Gli  immobili  di  proprieta' degli enti locali destinati dal
piano  regolatore  generale  alla  realizzazione  di infrastrutture o
all'esercizio  di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche,
sociali,  mutualistiche,  assistenziali, culturali o di culto possono
essere   concessi   in   locazione,  a  titolo  oneroso,  nelle  more
dell'attuazione  del  piano  regolatore  generale  stesso, a soggetti
pubblici  o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione  di  tali attivita', attraverso la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui
alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n.
392,  e  successive  modificazioni.  Per  il periodo della durata dei
contratti  di  locazione  di natura transitoria, ai suddetti immobili
puo'  essere  attribuita  una destinazione diversa dalla destinazione
finale  e  in  deroga  alla  destinazione  urbanistica dell' area. Il
contratto  di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo
di  rilascio  dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione  del  pagamento  dell'eventuale  indennita'  di avviamento
commerciale.  Con  lettera  raccomandata  da  inviare  almeno novanta
giorni  prima  della  scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto  di  comunicare  all'altra  parte  la  propria  intenzione di
proseguire  la locazione, attivando la procedura per la stipula di un
nuovo  contratto.  L'eventuale  accordo  fra  le  parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
 
             Note all'art. 27:
                 -  Per il testo dell'art. 53 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388 (per l'argomento v. nelle note all'art. 24),
          v. nelle note all'art. 26.
                 -  Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 47,
          comma  l,  e  49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
                 "Art.  47  (Disposizioni  generali)  - 1. Al fine di
          ridurre  le  giacenze  degli  enti  soggetti all'obbligo di
          tenere   le   disponibilita'   liquide  nelle  contabilita'
          speciali  o  in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  vengono  effettuati al
          raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
          enti,  vengono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in
          misura  compresa  tra  il 10 e il 20 per cento dell'entita'
          dell'assegnazione  di  competenza;  per gli enti locali, la
          disposizione  si  applica  alle  province  con  popolazione
          superiore  a  quattrocentomila  abitanti  e  ai  comuni con
          popolazione   superiore   a  sessantamila  abitanti.  Ferma
          restando  la  normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,  che  disciplina
          l'attribuzione  dei trasferimenti erariali agli enti locali
          in   una   o   piu'   rate,  sono  abrogate  le  norme  che
          stabiliscono,   nei  confronti  di  tutti  gli  enti  sopra
          individuati,  scadenze  predeterminate  per  i  pagamenti a
          carico del bilancio dello Stato".
                 "Art.  49  (Norme  particolari  per  i  comuni  e le
          province).  -  6.  Per  gli anni 1999 e 2000, a modifica di
          quanto  stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal
          decreto  legislativo  30 giugno  1997,  n.  244, la base di
          riferimento  per  l'aggiornamento dei trasferimenti statali
          correnti  da  attribuire  alle  province,  ai comuni e alle
          comunita'  montane  e' costituita dalle dotazioni dell'anno
          precedente   relative   al   fondo   ordinario,   al  fondo
          consolidato  e  al  fondo  perequativo. L'aggiornamento dei
          trasferimenti  e'  determinato  in  misura pari ai tassi di
          inflazione  programmati  per  gli  anni  1999  e  2000. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali,  sono  individuati  i  fondi  cui assegnare tutte o
          parte delle predette risorse aggiuntive".
                 -  Per  il testo dell'art. 31, comma 11, della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448  (per l'argomento v. nelle note
          all'art. 24), v. nelle note all'art. 26.
                 -  Per  il  testo  dell'art. 9, comma 3, del decreto
          legislativo  30 giugno 1997, n. 244, v. nelle note all'art.
          26.
                 -  Il  testo  dell'art.  66,  comma  1,  della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
                 "Art.  66.  - 1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano
          validita'  le  disposizioni  che  disciplinano la riduzione
          delle  giacenze  di  cui  all'art. 47, comma 1, della legge
          27 dicembre   1997,   n.   449.  Per  gli  enti  locali  le
          disposizioni  si  applicano a tutte le province e ai comuni
          con popolazione superiore a 50.000 abitanti".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 3, del
          decreto-legge  27 dicembre  2000,  n.  392, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   28 febbraio  2001,  n.  26
          (Disposizioni urgenti in materia di enti locali):
                 "3.  A  decorrere  dall'anno  2000 alle province del
          Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella e'
          attribuito  un  contributo  annuo complessivo di lire 4.000
          milioni,  da  ripartire per il 60 per cento in relazione al
          territorio  e  per  il  40  per  cento  in  relazione  alla
          popolazione".
                 -  Si riporta il testo integrale degli articoli 161,
          167  e  204  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
          (Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali), come modificati dalla presente legge:
                 "Art.  161  (Certificazioni  di  bilancio). - 1. Gli
          enti  locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
          sui  principali  dati  del  bilancio  di  previsione  e del
          rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario e
          dal responsabile del servizio finanziario.
                 2.  Le modalita' per la struttura, la redazione e la
          presentazione  delle certificazioni sono stabilite tre mesi
          prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del
          Ministro  dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con
          l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
                 3.   La  mancata  presentazione  di  un  certificato
          comporta  la  sospensione  dell'ultima  rata del contributo
          ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
                 4.  Il  Ministero  dell'interno  provvede  a rendere
          disponibili  i dati delle certificazioni alle regioni, alle
          associazioni  rappresentative degli enti locali, alla Corte
          dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
                 "Art.  167  (Ammortamento  dei  beni).  -  1. E data
          facolta'   agli  enti  locali  di  iscrivere  nell'apposito
          intervento  di  ciascun  servizio  l'importo e ammortamento
          accantonato  per  i beni relativi, almeno per il trenta per
          cento del valore calcolato secondo i criteri dell'art. 229.
                 2.  L'utilizzazione  delle somme accantonate ai fini
          del  reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono
          rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio
          ed   e'  possibile  la  sua  applicazione  al  bilancio  in
          conformita' all'art. 187".
                 "Art.  204  (Regole  particolari per l'assunzione di
          mutui)  -  1.  Oltre  al  rispetto  delle condizioni di cui
          all'art.  203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo
          se  l'importo  annuale degli interessi sommato a quello dei
          mutui  precedentemente  contratti,  a  quello  dei prestiti
          obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante
          da  garanzie  prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
          contributi  statali  e  regionali  in  conto interessi, non
          supera  il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre
          titoli  delle  entrate  del  rendiconto  del penultimo anno
          precedente  quello  in  cui viene prevista l'assunzione dei
          mutui.  Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
          due  titoli  delle  entrate.  Per  gli enti locali di nuova
          istituzione  si  fa  riferimento,  per i primi due anni, ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
                 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
          depositi  e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
          per    i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica   e
          dall'Istituto  per  il  credito sportivo, devono, a pena di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni:
                   a) l'ammortamento  non puo' avere durata inferiore
          a dieci anni;
                   b)  la  decorrenza  dell'ammortamento  deve essere
          fissata  al  primo gennaio  dell'anno  successivo  a quello
          della   stipula   del   contratto;  a  richiesta  dell'ente
          mutuatario,  gli istituti di credito abilitati sono tenuti,
          anche   in   deroga   ai  loro  statuti,  a  far  decorrere
          l'ammortamento   dal   primo gennaio   del   secondo   anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  avvenuta la stipula del
          contratto;
                   c) la    rata    di   ammortamento   deve   essere
          comprensiva,  sin  dal  primo  anno, della quota capitale e
          della quota interessi;
                   d) unitamente  alla prima rata di ammortamento del
          mutuo  cui  si  riferiscono  devono  essere corrisposti gli
          eventuali   interessi  di  preammortamento,  gravati  degli
          ulteriori  interessi,  al  medesimo tasso, decorrenti dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima  rata.  Qualora  l'ammortamento del mutuo decorra dal
          primo gennaio  del  secondo anno successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  stipula  del  contratto, gli interessi di
          preammortamento  sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
          dalla  data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
          successivo  e  dovranno essere versati dall'ente mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
                   e) deve  essere  indicata la natura della spesa da
          finanziare  con  il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  definitivo o
          esecutivo, secondo le norme vigenti;
                   f) deve  essere  rispettata  la misura massima del
          tasso   di  interesse  applicabile  ai  mutui,  determinato
          periodicamente   dal   Ministro   del  tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica con proprio decreto.
                 3.  L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
          sulla  base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
          sulla  base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
          titoli  di  spesa  e' data esecuzione dai tesorieri solo se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 3, del
          decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione
          una  addizionale  comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48,
          comma  10,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, come
          modificato  dall'art.  1,  comma  10,  della legge 6 giugno
          1998, n. 191):
                 "3.   I   comuni   possono   deliberare,   entro  il
          31 dicembre,     la     variazione     dell'aliquota     di
          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire
          dall'anno  successivo,  con deliberazione da pubblicare per
          estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
          data  di  affissione  all'albo pretorio, ai sensi dell'art.
          47,  comma  1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga
          alle  disposizioni  contenute  nel citato art. 47, comma 2,
          l'esecutivita'  della  suddetta  deliberazione e' differita
          alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
          decreto  del  Ministero  delle  finanze, di concerto con il
          Ministero della giustizia, sono fissate le modalita' per la
          pubblicazione.     La     variazione    dell'aliquota    di
          compartecipazione   dell'addizionale   non   puo'  eccedere
          complessivamente  0,5  punti percentuali, con un incremento
          annuo   non   superiore   a   0,2   punti  percentuali.  La
          deliberazione  puo'  essere  adottata  dai  comuni anche in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2".
                 -  Si  riporta  il testo dell'art. 3, comma 3, della
          legge  27 luglio  2000,  n. 212 (Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente):
                 "3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
                 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 11, comma 1, del
          decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 24):
                 "Art.  11. - 1. Il comune controlla le dichiarazioni
          e  le  denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i
          versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla
          base  dei  dati  ed  elementi direttamente desumibili dalle
          dichiarazioni  e  dalle  denunce stesse, nonche' sulla base
          delle  informazioni  fornite  dal  sistema  informativo del
          Ministero  delle  finanze  in  ordine  all'ammontare  delle
          rendite  risultanti  in  catasto  e dei redditi dominicali,
          provvede  anche  a  correggere  gli  errori  materiali e di
          calcolo  e  liquida  l'imposta.  Il comune emette avviso di
          liquidazione,   con  l'indicazione  dei  criteri  adottati,
          dell'imposta  o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed
          interessi  dovuti;  l'avviso  deve essere notificato con le
          modalita'  indicate  nel  comma  2 al contribuente entro il
          termine  di  decadenza  del  31 dicembre  del  secondo anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione  o  la  denuncia  ovvero, per gli anni in cui
          queste  non  dovevano essere presentate, a quello nel corso
          del  quale  e' stato o doveva essere eseguito il versamento
          dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati
          indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia
          della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente
          il  quale,  entro un anno, provvede alla attribuzione della
          rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune;
          entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  comunicazione,  il comune provvede, sulla
          base    della   rendita   attribuita,   alla   liquidazione
          della maggiore   imposta   dovuta   senza  applicazione  di
          sanzioni, maggiorata  degli interessi nella misura indicata
          nel  comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle
          somme  versate  in  eccedenza, maggiorate  degli  interessi
          computati  nella  predetta misura; se la rendita attribuita
          supera   di  oltre  il  30  per  cento  quella  dichiarata,
          la maggiore imposta dovuta e maggiorata del 20 per cento".
                 -  Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
          legge  22 dicembre  1980,  n.  925 (Nuove norme relative ai
          sovracanoni  in  tema di concessioni di derivazioni d'acqua
          per produzione di forza motrice):
                 "Art.  1.  - La misura del sovracanone annuo dovuto,
          ai   sensi   dell'ottavo  comma  dell'art.  1  della  legge
          27 dicembre  1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni
          d'acqua  per  produzioni  di  forza  motrice,  con  potenza
          nominale  media  superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a
          lire  4.500  per  chilowatt di potenza nominale a decorrere
          dal 1º gennaio 1980".
                 "Art.  2  -  Con  la stessa decorrenza i sovracanoni
          previsti  dall'art.  53 del testo unico approvato con regio
          decreto   11 dicembre   1933,   n.   1775,   e   successive
          modificazioni,  sono  conferiti  nella misura fissa di lire
          1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
          o  riconosciuta  per  le  derivazioni  di acqua con potenza
          superiore a chilowatt 220.
                 Il  riparto  del  gettito  annuo  puo'  avvenire con
          accordo  diretto, ratificato con decreto del Ministro delle
          finanze,  fra  i  comuni  e  le  province  beneficiarie del
          sovracanone.
                 In  caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle
          finanze,   sentito   il   Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,   procedera'   d'ufficio   alla   liquidazione  e
          ripartizione delle somme.
                 Per  le  concessioni  per  le quali abbia gia' avuto
          luogo  la liquidazione del sovracanone alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  lo  stesso sovracanone
          verra'  automaticamente conferito nella misura fissa di cui
          al   primo   comma  del  presente  articolo  e  con  eguale
          decorrenza.   Il   riparto  del  gettito  stabilito  tra  i
          beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento
          di motivate richieste dei beneficiari medesimi".
                 "Art.  3.  -  Il Ministro dei lavori pubblici per il
          sovracanone  di  cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze
          per  il  sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge
          provvedono  ogni  biennio,  con decorrenza 1º gennaio 1982,
          alla  revisione  delle  misure  degli stessi sulla base dei
          dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
                 I  due  provvedimenti devono essere emanati entro il
          30 novembre  dell'anno  precedente  alla decorrenza di ogni
          biennio".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n. 422 (Conferimento alle
          regioni  ed  agli  enti  locali  di  funzioni  e compiti in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "Art.  19  (Contratti di servizio). - 1. I contratti
          di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri
          per  servizi  e  risorse disponibili, al netto dei proventi
          tariffari  e  sono  stipulati  prima  dell'inizio  del loro
          periodo  di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
          di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
          loro  periodo  di  validita',  al  fine  di  consentire  la
          definizione degli orari nazionali.
                 2.  I  contratti  di  servizio  per  i  quali non e'
          assicurata,    al    momento   della   loro   stipula,   la
          corrispondenza  tra  gli importi di cui alla lettera e) del
          comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
                 3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle
          disposizioni  dell'art.  14,  comma  2,  del regolamento n.
          1191/69/CEE,   cosi'   come   modificato  dall'art.  1  del
          regolamento  1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
          sull'erogazione  dei  servizi  pubblici  cosi' come fissati
          dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
                   a) il periodo di validita';
                   b) le  caratteristiche  dei  servizi offerti ed il
          programma di esercizio;
                   c) gli  standard  qualitativi minimi del servizio,
          in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia
          dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
                   d) la struttura tariffaria adottata;
                   e) l'importo    eventualmente   dovuto   dall'ente
          pubblico   all'azienda  di  trasporto  per  le  prestazioni
          oggetto  del contratto e le modalita' di pagamento, nonche'
          eventuali   adeguamenti   conseguenti   a  mutamenti  della
          struttura tariffaria;
                   f) le  modalita'  di  modificazione  del contratto
          successivamente alla conclusione;
                   g) le   garanzie   che   devono   essere  prestate
          dall'azienda di trasporto;
                   h) le  sanzioni  in caso di mancata osservanza del
          contratto;
                   i) la  ridefinizione dei rapporti, con riferimento
          ai  lavoratori  dipendenti  e  al  capitale  investito, dal
          soggetto  esercente  il  servizio di trasporto pubblico, in
          caso  di  forti  discontinuita'  nella quantita' di servizi
          richiesti   nel  periodo  di  validita'  del  contratto  di
          servizio;
                   l)  l'obbligo  dell'applicazione,  per  le singole
          tipologie   del  comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi
          contratti  collettivi  di  lavoro,  cosi' come sottoscritti
          dalle   organizzazioni   sindacali   nazionali maggiormente
          rappresentative   e   dalle   associazioni   datoriali   di
          categoria.
                 4.  Gli  importi  di  cui  al  comma  3, lettera e),
          possono  essere  soggetti a revisione annuale con modalita'
          determinate  nel contratto stesso allo scopo di incentivare
          miglioramenti  di  efficienza.  I  suddetti importi possono
          essere   incrementati  in  misura  non maggiore  del  tasso
          programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
          differenze  in  caso  di  rilevante  scostamento  dal tasso
          effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
                 5.   I   contratti   di   servizio  pubblico  devono
          rispettare  gli  articoli  2  e  3 del regolamento (CEE) n.
          1191/69   ed   il   regolamento  (CEE)  n.  1893/91,  avere
          caratteristiche  di  certezza  finanziaria  e  copertura di
          bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto
          tra  ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al
          netto  dei  costi  di  infrastruttura,  dovra'  essere pari
          almeno  allo  0,35  a  partire dal 1º gennaio 2000. Trovano
          applicazione  ai trasporti regionali e locali, a tale fine,
          le  norme  della  direttiva  91/440/CEE  del  Consiglio del
          29 luglio 1991.
                 6.  I  contratti  di servizio in vigore alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto sono adeguati, per
          le   parti  eventualmente  in  contrasto  con  il  presente
          decreto, in occasione della prima revisione annuale".
                 - Si riporta il testo integrale degli articoli l e 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (Norme riguardanti aree
          demaniali  nelle  province  di  Belluno,  Como,  Bergamo  e
          Rovigo,  per  il  trasferimento al patrimonio disponibile e
          successiva  cessione  a  privati),  come  modificati  dalla
          presente legge:
                 "Art.  1.  -  1.  Le  aree  demaniali  ricadenti nel
          territorio  della  provincia di Belluno, nonche' dei comuni
          di  Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di
          Bergamo   e  di  Guarda  Veneta,  Polesella  e  Papozze  in
          provincia  di  Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca
          anteriore  al  31 dicembre  1983 opere di urbanizzazione da
          parte  di  enti  o privati cittadini, a seguito di regolare
          concessione  o  anche in assenza di titolo alcuno, e quelle
          ancorche'  non  edificate, ma comunque in possesso pacifico
          di  privati,  sono  trasferite al patrimonio disponibile di
          ciascun  comune.  L'intendente di finanza, territorialmente
          competente,  e'  autorizzato  ad  eseguire  la  cessione  a
          trattativa   privata  di  tali  beni,  in  deroga  ad  ogni
          normativa  vigente,  determinando il prezzo di cessione con
          riguardo  alla valutazione del solo terreno con riferimento
          alle  caratteristiche  originarie  e  non tenendo conto del
          valore di quanto edificato".
                 "Art.  3.  -  1.  Il  prezzo  di  cui  all'art. 2 e'
          determinato   dall'ufficio  tecnico  erariale  di  ciascuna
          provincia  con  riguardo  alla valutazione del solo terreno
          con   riferimento   alle  caratteristiche  originarie,  non
          tenendo  conto  del  valore  di  quanto edificato aumentato
          delle spese di urbanizzazione.
                 2.  Contro  la  determinazione  dell'ufficio tecnico
          erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, e'
          ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del
          luogo   ove   e'   sita   l'area,   il   quale  provvedera'
          all'accertamento mediante consulenza tecnica.
                 3.  L'imposta  di registro e' stabilita nella misura
          fissa di L. 100.000".
                 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 49, comma 2, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (Testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia edilizia), come modificato dalla
          presente legge:
                 "2.  Il  mancato  versamento, nei termini stabiliti,
          del contributo di costruzione di cui all'art. 16 comporta:
                   a) l'aumento  del  contributo in misura pari al 10
          per   cento   qualora  il  versamento  del  contributo  sia
          effettuato nei successivi centoventi giorni;
                   b) l'aumento  del  contributo in misura pari al 20
          per  cento  quando, superato il termine di cui alla lettera
          a),  il  ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
          giorni;
                   c) l'aumento  del  contributo in misura pari al 40
          per  cento  quando, superato il termine di cui alla lettera
          b),  il  ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
          giorni".
               -  Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art. 14 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi), come modificato dalla presente legge:
                 "Art.   14   (Credito   di  imposta  per  gli  utili
          distribuiti  da  societa' ed enti). - 1. Se alla formazione
          del  reddito  complessivo  concorrono  utili distribuiti in
          qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione  dalle
          societa'  o  dagli  enti  indicati alle lettere a) e b) del
          comma  1  dell'art.  87,  al  contribuente e' attribuito un
          credito   d'imposta   pari  al  56,25  per  cento,  per  le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85
          per  cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
          periodo   d'imposta   successivo   a  quello  in  corso  al
          1º gennaio  2003,  dell'ammontare  degli  utili  stessi nei
          limiti  in  cui  esso  trova copertura nell'ammontare delle
          imposte  di  cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
          105.
                 1-bis.  Il  credito  di  imposta  di  cui al comma 1
          attribuito  ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti
          dalle  societa',  comunque  costituite,  che  gestiscono  i
          servizi  pubblici  locali  ai sensi dell'art. 113, comma 1,
          lettere   e)   ed   f),   del   testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   e  successive
          modificazioni,  puo' essere utilizzato per la compensazione
          dei  debiti  ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
                 2.  Nel  caso di distribuzione di utili in natura il
          credito  di  imposta  e' determinato in relazione al valore
          normale  degli  stessi alla data in cui sono stati posti in
          pagamento.
                 3.   Relativamente   agli   utili   percepiti  dalle
          societa',  associazioni  e imprese indicate nell'art. 5, il
          credito  di  imposta  spetta  ai  singoli soci, associati o
          partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
                 4.  Ai  soli  fini  della applicazione dell'imposta,
          l'ammontare  del credito di imposta e' computato in aumento
          del reddito complessivo.
                 5. La detrazione del credito di imposta, deve essere
          richiesta,  a  pena  di  decadenza, nella dichiarazione dei
          redditi  relativa  al  periodo  di imposta in cui gli utili
          sono  stati  percepiti  e  non  spetta  in  caso  di omessa
          presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione
          degli   utili  nella  dichiarazione  presentata.  Se  nella
          dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il  computo del
          credito  di  imposta  in  aumento  del reddito complessivo,
          l'ufficio  delle  imposte  puo'  procedere  alla correzione
          anche  in  sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alla dichiarazione dei redditi.
                 6.  Il  credito  di  imposta spetta anche quando gli
          utili   percepiti   sono  tassati  separatamente  ai  sensi
          dell'art.  16; in questo caso il suo ammontare e' computato
          in  aumento  degli utili e si detrae dalla relativa imposta
          determinata a norma dell'art. 18.
                 6-bis.   Il   credito  d'imposta  di  cui  ai  commi
          precedenti  non  spetta,  limitatamente  agli utili, la cui
          distribuzione  e'  stata deliberata anteriormente alla data
          di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di
          investimento  di  cui  alla  legge  23 marzo 1983, n. 77, e
          successive  modificazioni, o dalle societa' di investimento
          a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo
          25 gennaio  1992,  n.  84, azioni o quote di partecipazione
          nelle  societa'  o  enti  indicati alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.
                 7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano  per  le  partecipazioni  agli utili spettanti ai
          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai
          dipendenti   della   societa'  o  dell'ente  e  per  quelle
          spettanti   in   base   ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione  e  ai  contratti  indicati  nel primo comma
          dell'art.  2554  del  codice civile, ne' per i compensi per
          prestazioni   di   lavoro   corrisposti   sotto   forma  di
          partecipazione  agli  utili  e  per  gli  utili di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
                 7-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario
          allorche'  la  costituzione  o  la  cessione del diritto di
          usufrutto  sono  state  poste  in  essere  da  soggetti non
          residenti,  privi nel territorio dello Stato di una stabile
          organizzazione".
                 Si  riporta  il  testo  dell'art.  113  del  decreto
          legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (v. nota all'art. 35 -
          Per l'argomento v. nelle note al presente articolo):
                 "Art.  113  (Forme  di  gestione).  -  1.  I servizi
          pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
                   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o
          per  le  caratteristiche  del  servizio  non  sia opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
                   b) in   concessione  a  terzi,  quando  sussistano
          ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
                   c) a  mezzo  di  azienda  speciale,  anche  per la
          gestione   di   piu'  servizi  di  rilevanza  economica  ed
          imprenditoriale;
                   d)  a  mezzo  di  istituzione,  per l'esercizio di
          servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
                   e) a   mezzo   di   societa'   per   azioni   o  a
          responsabilita'  limitata  a  prevalente  capitale pubblico
          locale  costituite  o  partecipate  dall'ente  titolare del
          pubblico  servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
          natura   o   all'ambito   territoriale   del   servizio  la
          partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
                   f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo
          della  proprieta'  pubblica maggioritaria a norma dell'art.
          116".
                 -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 17 del
          decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni):
                 "Art.  17  (Oggetto).  -  1. I contribuenti eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
                 2.   Il   versamento  unitario  e  la  compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi:
                   a) alle   imposte   sui   redditi,  alle  relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                   b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                   c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
                   d)  all'imposta  prevista  dall'art. 3, comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                   d-bis) (abrogato);
                   e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative;
                   f) ai  contributi  previdenziali  ed assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                   g) ai   premi   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
          sensi  del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                   h) agli  interessi  previsti  in caso di pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                   h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                   h-ter)  alle altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze. di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                   h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche".
                 -   La   legge   9 dicembre   1998,  n.  431,  reca:
          "Disciplina  delle  locazioni e del rilascio degli immobili
          adibiti   ad  uso  abitativo"  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, s.o.).
                 - La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: "Disciplina
          delle  locazioni  di  immobili  urbani"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211).