Art. 12.
                            Aggiornamenti
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
delle    attivita'   produttive,   e'   istituita   una   commissione
interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e
da   un   rappresentante  del  Dipartimento  affari  regionali  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di
integrazione  ed  aggiornamento  al presente decreto presentate dalle
amministrazioni   dello   Stato  e  dalle  regioni,  nonche'  per  la
individuazione  delle  caratteristiche  merceologiche dei prodotti di
cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 420.
  2.   La   commissione   di   cui   al   comma   1  propone  inoltre
l'aggiornamento:
    a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti
e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonche' dei
relativi metodi di analisi e valutazione;
    b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;
    c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;
    d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili;
    e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;
    f) delle  caratteristiche  tecniche degli impianti di combustione
per  uso  civile  anche  ai  fini  dell'abrogazione  del  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
  3.  La  commissione  propone,  in  via  prioritaria,  entro un anno
dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le specifiche relative
al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo
nei   combustibili   liquidi   e  i  relativi  metodi  di  analisi  e
valutazione,  nonche'  le  caratteristiche tecniche degli impianti di
combustione per uso civile.
  4.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  delle regioni, adottate ai
sensi  dell'art.  4,  comma  1, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione
previsti  negli  allegati  al  presente  decreto  si  applicano  fino
all'emanazione   dei  decreti  che  aggiornano  la  disciplina  delle
emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.