Art. 13.
                               Metodi
  1.  Per  la  determinazione  delle caratteristiche dei combustibili
liquidi  si  applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i
metodi  riportati  negli  Allegati  I, II, IV, riferiti alle versioni
piu'  aggiornate.  La  trattazione  dei  risultati  delle  misure  e'
effettuata  secondo  la  norma  EN  ISO 4259, salvo nei casi indicati
nell'Allegato I, punti 2 e 3.