Art. 13. Metodi 1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli Allegati I, II, IV, riferiti alle versioni piu' aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure e' effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicati nell'Allegato I, punti 2 e 3.