Art. 14. Abrogazioni 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 ed 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.