Art. 14.
                             Abrogazioni
  1.  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e'  abrogato  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 ed
13  della  legge  13 luglio  1966,  n.  615,  secondo quanto disposto
dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.