Art. 12.
Norma transitoria
1. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche
descritte all'art. 10 del presente decreto verranno rilasciati dagli
uffici postali presso i quali sara' stata introdotta ed
effettivamente attivata la gestione automatizzata degli stessi in
tempo reale. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche
tecniche definite dal decreto del Ministro delle Poste e
telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e
successive modificazioni, che continueranno ad essere rilasciati
dagli altri uffici postali presso i quali non sia stata ancora
attivata la gestione automatizzata, verranno comunque assoggettati
alla normativa recata dal presente decreto.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 3, comma 5,
dall'art. 7 e dall'art. 11 si applicano anche ai libretti di
risparmio postale in essere a tale data.
3. Ai possessori dei libretti di risparmio postale, in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, viene consegnato,
alla presentazione del libretto medesimo, il foglio informativo
analitico, nel quale sono descritte le condizioni generali che
regolano tale forma di risparmio.
4. Le disposizioni recate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 11 del
presente decreto si applicano ai depositi giudiziari in essere alla
data di entrata in vigore del decreto stesso.
5. Le carte nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio
elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione,
recato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
533, e collegate al servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli
effetti, nella disciplina dei libretti di risparmio postale. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le medesime
non sono piu' emesse.
6. Fino all'introduzione ed effettiva attivazione presso ciascun
ufficio postale della gestione automatizzata in tempo reale,
rimangono vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160,
162, 163 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989,
n. 256, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro
terzo del codice postale e delle telecomunicazioni servizi di
bancoposta".