Art. 10.
                      Programmi di informazione

  1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data
di  chiusura  della  campagna  referendaria,  al fine di garantire la
parita'    di   trattamento,   l'obiettivita',   la   completezza   e
l'imparzialita'  dell'informazione,  nei programmi radiotelevisivi di
informazione,  riconducibili  alla  responsabilita'  di una specifica
testata  giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al
tema  oggetto  del  referendum,  le  posizioni  dei  diversi soggetti
politici  impegnati  a  favore o contro il quesito referendario vanno
rappresentate   in   modo  corretto  e  obiettivo.  Resta  salva  per
l'emittente   la  liberta'  di  commento  e  di  critica,  in  chiara
distinzione tra informazione e opinione.
  2.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque
trasmissione  radio-televisiva,  diversa  da  quelle di comunicazione
politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire,
anche  in  forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative
al  referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti
devono  attenersi  ad un comportamento tale da non influenzare, anche
in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.