Art. 10. Programmi di informazione 1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione. 2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.