Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli
storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la
reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle
tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non
possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione
consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i
veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della
tassa automobilistica e' pari a 50 euro.
Note all'art. 18:
- Il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati
alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo
schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono
affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera a), del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile 1994, e' il seguente:
"4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a
motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le
seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e'
inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione
e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore e' inferiore o pari a 50 cc per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore),
considerati come ciclomotgori.".