Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
               automobilistica su alcuni quadricicli)

   1.  Per  i  veicoli  storici  e  d'epoca  nonche'  per  i  veicoli
storici-d'epoca  in  deroga  alla normativa vigente, e' consentita la
reiscrizione  nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle
tasse  arretrate  maggiorate  del 50 per cento. Le predette tasse non
possono   superare   la  retroattivita'  triennale.  La  reiscrizione
consente  il  mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
   2.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i
veicoli  a  motore  a  quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera   a),   del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della
tassa automobilistica e' pari a 50 euro.
 
          Note all'art. 18:
              - Il  testo  del  comma  10 dell'art. 17 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
              "10.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 la riscossione,
          l'accertamento,  il  recupero,  i  rimborsi, l'applicazione
          delle  sanzioni  ed  il contenzioso amministrativo relativo
          alle  tasse  automobilistiche  non  erariali sono demandati
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  sono svolti con le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro delle finanze
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   previo   parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti.
              Con  lo  stesso  o con separato decreto e' approvato lo
          schema  tipo di convenzione con la quale le regioni possono
          affidare  a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
          l'attivita'   di   controllo   e  riscossione  delle  tasse
          automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  a), del
          decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
          5 aprile 1994, e' il seguente:
              "4.  Le  presenti norme si applicano anche ai veicoli a
          motore  a  quattro  ruote,  detti  quadricicli,  aventi  le
          seguenti caratteristiche:
                a) i  quadricicli  leggeri,  la  cui massa a vuoto e'
          inferiore  a  350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
          veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione
          e'  inferiore  o  uguale  a 45 km/h e la cui cilindrata del
          motore  e'  inferiore  o  pari  a  50 cc  per  i  motori ad
          accensione  comandata  (o  la  cui potenza massima netta e'
          inferiore  o  uguale  a 4 kW per gli altri tipi di motore),
          considerati come ciclomotgori.".