Art. 19.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale sulle attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per
i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52,
comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, te parole: "dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003
l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
- Il testo dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in
materia di imposta sul valore aggiunto) del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, gia' modificato
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
il seguente:
"5. per gli anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di
cui all'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni
di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
dal 1998 al 2003 dai detti soggetti l'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma
restando la detrazione sulla base delle percentuali di
compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli
enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi
che applicano il regime speciale, effettuati da parte dei
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5 - bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
2004.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002):
"6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai
rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono
essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei
boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del
1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma.".
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di
gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2001.
- Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), gia' modificato
dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"6 - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
n. 238, per la presentazione delle domande di
riconoscimento o di concessione preferenziale di cui
all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le
denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2003. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto
1999.".
- Il testo dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6 - bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per
1.000 litri.
"6 - ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".