Art. 19. (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo) 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento". 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004". 3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico. 4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. 5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". 6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, te parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.". - Il testo dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in materia di imposta sul valore aggiunto) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, gia' modificato dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "5. per gli anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni dal 1998 al 2003 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte dei produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. 5 - bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio 2004.". - Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9 (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002): "6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.". - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001. - Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), gia' modificato dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "6 - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2003. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.". - Il testo dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6 - bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri. "6 - ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita". 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".