Art. 19.
         (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

   1.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale  sulle  attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta  in  corso"  fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti:  "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per
i  quattro  periodi  successivi  l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9  per  cento;  per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il  regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come  modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
   sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".

   3.  Il  beneficio  fiscale  di  cui all'articolo 9, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei  boschi,  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo  di  100.000  euro  di  spese,  per le esigenze di tutela
ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
   4.  Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
   5.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23 del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152,  come  da ultimo modificato dall'articolo 52,
comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
   6.  Al  comma  2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  te  parole:  "dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".
 
          Note all'art. 19:
              - Il   testo   dell'art.   45,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
          a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina dei
          tributi   locali),   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   45  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  per  il periodo d'imposta in
          corso  al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;
          per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  1  gennaio 2003
          l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
              - Il  testo  dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in
          materia   di  imposta  sul  valore  aggiunto)  del  decreto
          legislativo  2 settembre  1997,  n.  313,  gia'  modificato
          dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente:
              "5.  per  gli  anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di
          cui   all'art.   34,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai
          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni
          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
          cui  al  comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
          dal  1998  al  2003 dai detti soggetti l'imposta si applica
          con   le  aliquote  proprie  dei  singoli  prodotti,  ferma
          restando  la  detrazione  sulla  base  delle percentuali di
          compensazione.  Per  i  passaggi dei suddetti prodotti agli
          enti,  alle  cooperative e agli altri organismi associativi
          che  applicano  il regime speciale, effettuati da parte dei
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
              5  -  bis.  Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano  ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
          2004.".
              - Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9
          (Ulteriori  effetti  di  precedenti  disposizioni  fiscali)
          della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (legge finanziaria
          2002):
              "6.  Ai  fini dell'adozione urgente di misure di tutela
          ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai
          rischi  di  dissesto  geologico,  per  l'anno  2002 possono
          essere  adottate  misure di manutenzione e salvaguardia dei
          boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
          ovvero  in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, previsto ai
          sensi  dell'art.  1, comma 3, della citata legge n. 449 del
          1997,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle
          disposizioni del presente comma.".
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14 dicembre  2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di
          gestione  dell'agevolazione  fiscale  per  gli oli minerali
          impiegati  nei  lavori  agricoli, orticoli, in allevamento,
          nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica),
          e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del
          31 dicembre 2001.
              - Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775)  del  decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n.  152  (disposizioni sulla
          tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della
          direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
          reflue  urbane  e  della direttiva 91/676/CEE relativa alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati  provenienti  da  fonti  agricole), gia' modificato
          dall'art.  52,  comma  73, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "6  - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2003. In
          tali  casi  i  canoni  demaniali  decorrono  dal  10 agosto
          1999.".
              - Il  testo  dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388  (legge  finanziaria  2001),  come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  22  (Riduzione  dell'accisa su alcuni prodotti a
          fini  di  tutela  ambientale).  -  1. All'art. 21 del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla  produzione  e  sui  consumi  approvato  con  decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
              "6  -  bis.  Allo  scopo  di incrementare l'utilizzo di
          fonti   energetiche  che  determinino  un  ridotto  impatto
          ambientale   e'   stabilita,  nell'ambito  di  un  progetto
          sperimentale,  una  accisa  ridotta, secondo le aliquote di
          seguito   indicate,   applicabili   sui  seguenti  prodotti
          impiegati  come  carburanti  da  soli od in miscela con oli
          minerali:
                a) bioetanolo   derivato   da   prodotti  di  origine
          agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
                b) etere  etilterbutilico  (ETBE), derivato da alcole
          di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
                c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
                  1)  per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
          litri;
                2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per
          1.000 litri.
              "6  -  ter.  Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
          il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali sono
          fissati,  entro  il  limite complessivo di spesa di lire 30
          miliardi   annue,   comprensivo   dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  i  criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
          le  varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
          tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative miscele ai
          fini  dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
          di  verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
          agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
              2.  Il  progetto  sperimentale  di cui al comma 1 ha la
          durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".