Art. 20.
(Emersione di attivita' detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo
dichiarato. Il versamento della somma e' effettuato in denaro ed
e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle
forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o
regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata eapprovato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione
all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del
predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
finanziarie rimpatriate percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla
data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi'
determinati l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e'
perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le
sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche' la
punibilita' per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla
stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti' indicati nell'articolo 4, comma 1, non
residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall' estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei
corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati
all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli
obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi".
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni
dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte
estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Note all'art. 20:
- Il capo III del decreto - legge n. 350 del 2001
contiene le disposizioni relative alla emersione di
attivita' detenute all'estero.
- Si riporta il comma 2 - bis dell'art. 1 del decreto -
legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002:
"2 - bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati
possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
dell'art. 14 del citato decreto - legge n. 350 del 2001
puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo
indicato nell'art. 6 del decreto - legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e'
presentata la dichiarazione riservata applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
per cento.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 12 del decreto -
legge n. 350 del 2001 (Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 409 del 2001:
"2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.".
- Si riporta il testo degli articoli da 1 a 7 del
decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 (Rilevazione ai fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 227 del 1990, ed ulteriormente modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e
l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di
massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
attraverso movimentazione di conti o mediante assegni
postali, bancari e circolari, per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il
domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in
Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il
trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli
eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa'
finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario,
diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni
professionali effettua il trasferimento o comunque si
interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si
applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di
certificati in serie o di massa o di titoli esteri
effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le
banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4 - bis. Gli intermediari di cui ai commi i e 2 possono
effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4,
comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente
effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
comma 1.
Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli attraverso non
residenti, senza il tramite degli intermediari di cui
all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano
superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4,
ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
1 - bis. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero,
da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari in lire o valute estere, di importo
superiore a venti milioni di lire o al relativo
controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e
sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del
documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del
quale il trasferimento e' eventualmente effettuato,
nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
valutaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati
da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla
lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una
distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal
mittente, che costituisce parte integrante della
dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca,
se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di
finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o
nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio
dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante
plico postale la dichiarazione e' depositata presso
l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle
quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4,
lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno
dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve
recare tale esemplare al seguito per i passaggi
extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si
applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al
termine del periodo d'imposta detengono investimenti
all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte
estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione
della presente disposizione si considerano di fonte estera
i redditi corrisposti da non residenti, soggetti
all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 - bis e
1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si
trovano al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,
soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1
- bis e 1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualita' di
controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
di natura finanziaria siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo di imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
Art. 5 (Sanzioni) - 1. Per la violazione degli obblighi
di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per
cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si
riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede
l'ufficio delle imposte competente in relazione al
domicilio fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli
riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di
natura finanziaria, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati quando
l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta
di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
lire, con un minimo di lire duecentomila.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste rispettivamente per la violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
7. (Comma soppresso).
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al
trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o
valori mobiliani ovvero dichiara falsamente di non essere
residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8 - bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione
prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del
soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi
effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo
d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal
contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle
imposte.
Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento
degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi
provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere
limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi.
1 - bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli
annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche,
degli enti non commerciali e delle societa' semplici e
associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1 - ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 74 del 2000:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.
Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 461/1997, come modificato dalla legge che
qui si pubblica:
"Art. 10 (Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti). - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
intermediari professionali, anche se diversi da quelli
indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che
possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c -
quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa
certificazione. Gli stessi soggetti comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle
singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei
confronti delle societa' emittenti la disposizione si
applica anche in caso di annotazione del trasferimento
delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle cessioni ed altre
operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non
imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le
violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per
effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei
soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del
decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche'
detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi.".