Art. 20.
            (Emersione di attivita' detenute all'estero)

   1.  Le  disposizioni  del  capo III del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22  febbraio  2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  aprile  2002,  n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione  effettuate  tra  il  1  gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la   somma  da  versare  e'  pari  al  4  per  cento  dell'importo
   dichiarato.  Il  versamento della somma e' effettuato in denaro ed
   e'  conseguentemente  esclusa  la facolta' di corrisponderla nelle
   forme   previste   dall'articolo   12,   comma   2,  del  predetto
   decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il  tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
   delle  attivita'  finanziarie  e  degli investimenti rimpatriati o
   regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il  modello  di  dichiarazione  riservata  eapprovato  entro dieci
   giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
   regolarizzazione,  la  presentazione della dichiarazione riservata
   esclude  la  punibilita'  per le sanzioni previste dall'articolo 5
   del   decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
   dichiarazioni  di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
   per  gli  anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
   gli  interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
   cui  agli  articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
   periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  presentazione della
   dichiarazione   riservata   nonche'   per   il  periodo  d'imposta
   precedente.   Restano   fermi   gli   obblighi   di  dichiarazione
   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti  dall'articolo  3  del
   predetto decreto-legge;
e) la   determinazione   dei   redditi   derivanti   dalle  attivita'
   finanziarie  rimpatriate  percepiti  dal 1 agosto 2001 e fino alla
   data  di  presentazione  della dichiarazione riservata puo' essere
   effettuata   sulla   base   del   criterio   presuntivo   indicato
   nell'articolo   6  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
   e  successive  modificazioni.  In  tale  caso  sui  redditi  cosi'
   determinati    l'intermediario   al   quale   e'   presentata   la
   dichiarazione   riservata  applica  un'imposta  sostitutiva  delle
   imposte  sui  redditi  con  l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
   sostitutiva   e'  prelevata  dall'intermediario,  anche  ricevendo
   apposita  provvista  dagli  interessati,  ed  e'  versata entro il
   sedicesimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in cui si e'
   perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per  i  redditi  derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
   dal  27  settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
   della  dichiarazione  riservata  esclude  la  punibilita'  per  le
   sanzioni  amministrative,  tributarie  e  previdenziali nonche' la
   punibilita'  per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
   legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, a condizione che entro il 31
   ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
   legge,  aumentato  degli  interessi  moratori  calcolati  al tasso
   legale,  e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
   redditi   integrativa   relativa  al  periodo  d'imposta  2001  da
   trasmettere esclusivamente in via telematica.

   2.  All'articolo  10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per  i  trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di  produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati  dall'intermediario  residente  a  ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
   3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa  secondo  le  modalita'  stabilite  con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
   4.  Il  comma  4-bis  dell'articolo  1 del decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
   "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per  conto  dei  soggetti'  indicati  nell'articolo  4,  comma 1, non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'   estero   complessivamente   effettuati   o  ricevuti,  e  dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1".
   5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono   stabilite   particolari   modalita'  per  l'adempimento  degli
obblighi,  nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto.  Con  gli  stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono  essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi".
   6.   La  definizione  degli  imponibili  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  7  non  ha  effetto  relativamente ai redditi di fonte
estera  e  alle  violazioni  riguardanti  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
 
          Note all'art. 20:
              - Il  capo  III  del  decreto  -  legge n. 350 del 2001
          contiene   le   disposizioni  relative  alla  emersione  di
          attivita' detenute all'estero.
              - Si riporta il comma 2 - bis dell'art. 1 del decreto -
          legge  22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
          completamento  delle  operazioni  di emersione di attivita'
          detenute  all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002:
              "2 - bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
          attivita'  rimpatriate  per  i quali i soggetti interessati
          possono  avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
          dell'art.  14  del  citato  decreto - legge n. 350 del 2001
          puo'  essere  effettuata sulla base del criterio presuntivo
          indicato nell'art. 6 del decreto - legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990,  n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
          redditi  cosi'  determinati,  l'intermediario  al  quale e'
          presentata  la  dichiarazione riservata applica una imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
          per cento.".
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art. 12 del decreto -
          legge  n.  350  del  2001  (Disposizioni  urgenti  in vista
          dell'introduzione  dell'euro,  in materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni  finanziarie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 409 del 2001:
              "2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
          1,  nel  periodo  di  tempo  di  cui al medesimo comma, gli
          interessati  possono  sottoscrivere, per un importo pari al
          12  per  cento  dell'ammontare  delle attivita' finanziarie
          rimpatriate,  titoli  di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
          con  tasso  di  interesse  tale da rendere equivalente alla
          somma  dovuta  il differenziale tra il valore nominale e la
          quotazione di mercato.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da 1 a 7 del
          decreto-legge  28 giugno  1990  n. 167 (Rilevazione ai fini
          fiscali  di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero di
          denaro,  titoli  e  valori), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  n.  227 del 1990, ed ulteriormente modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
          Le  banche,  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare e
          l'Ente  poste  italiane mantengono evidenza, anche mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero  di  denaro,  titoli  o  certificati in serie o di
          massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
          attraverso  movimentazione  di  conti  o  mediante  assegni
          postali,  bancari  e  circolari,  per  conto  o a favore di
          persone   fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  residenti  in Italia. Tali evidenze riguardano le
          generalita'  o  la  denominazione  o la ragione sociale, il
          domicilio,  il  codice  fiscale  del  soggetto residente in
          Italia  per  conto  o  a  favore del quale e' effettuato il
          trasferimento,  nonche' la data, la causale e l'importo del
          trasferimento  medesimo  e gli estremi identificativi degli
          eventuali conti di destinazione.
              2.   Analoghe   evidenze  sono  mantenute  da  societa'
          finanziarie,  fiduciarie,  e  da  ogni altro intermediario,
          diverso  da  quelli  indicati  al  comma 1, che per ragioni
          professionali  effettua  il  trasferimento  o  comunque  si
          interpone nella sua esecuzione.
              3.  Le  evidenze  di  cui  ai commi 1 e 2 sono tenute a
          disposizione  dell'amministrazione  finanziaria  per cinque
          anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
          con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
              4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo si
          applicano  altresi'  per  gli  acquisti  e  le  vendite  di
          certificati  in  serie  o  di  massa  o  di  titoli  esteri
          effettuati  da  persone  fisiche, enti non commerciali e di
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          residenti  in  Italia, e nei quali comunque intervengono le
          banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
          soggetti indicati nei commi 1 e 2.
              4 - bis. Gli intermediari di cui ai commi i e 2 possono
          effettuare,  per  conto  dei soggetti indicati nell'art. 4,
          comma  1,  non  residenti, trasferimenti verso l'estero nei
          limiti   dei   trasferimenti  dall'estero  complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          i  criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
          comma 1.
              Art.  2  (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
          Le  persone  fisiche,  gli enti non commerciali, nonche' le
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  residenti  in  Italia,  che
          effettuano  trasferimenti  da  o  verso l'estero di denaro,
          certificati  in  serie  o  di massa o titoli attraverso non
          residenti,  senza  il  tramite  degli  intermediari  di cui
          all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
          nella  dichiarazione  annuale  dei redditi quando risultano
          superati  gli  importi  indicati  nel  comma 5 dell'art. 4,
          ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
              1  -  bis. In caso di esonero dalla presentazione della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              Art.  3  (Trasferimenti  al seguito di denaro, titoli e
          valori  mobiliari).  - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
          mediante  plico  postale o equivalente da e verso l'estero,
          da  parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
          valori  mobiliari  in  lire  o  valute  estere,  di importo
          superiore   a   venti   milioni   di  lire  o  al  relativo
          controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
          dei cambi (UIC).
              2.   La  dichiarazione,  redatta  in  due  esemplari  e
          sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
                a) le   generalita'   complete   e  gli  estremi  del
          documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
          tratta di residente, il suo codice fiscale;
                b) le generalita' complete del soggetto per conto del
          quale   il   trasferimento   e'  eventualmente  effettuato,
          nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
                c) il  denaro,  i titoli o i valori mobiliari oggetto
          di trasferimento, con il relativo importo;
                d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
                e) per  i  residenti, gli estremi della comunicazione
          effettuata  all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
          a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
          valutaria   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
                f) la data.
              3.  Se  si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
          come  mittenti  o destinatari, banche residenti, effettuati
          da  vettori  specializzati,  l'indicazione  prevista  dalla
          lettera  c)  del  comma  2  puo'  essere  sostituita da una
          distinta  dei  valori  trasferiti datata e sottoscritta dal
          mittente,    che   costituisce   parte   integrante   della
          dichiarazione.
              4. La dichiarazione e' depositata:
                a) per  i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
          doganali di confine al momento del passaggio;
                b) per  i passaggi intracomunitari, presso una banca,
          se  la  dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
          effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
          doganale,  un ufficio postale o un comando della Guardia di
          finanza,  nelle  quarantotto  ore  successive all'entrata o
          nelle  quarantotto  ore antecedenti l'uscita dal territorio
          dello Stato.
              5.  Per  i  trasferimenti  da e verso l'estero mediante
          plico   postale   la  dichiarazione  e'  depositata  presso
          l'ufficio   postale   all'atto  della  spedizione  o  nelle
          quarantotto ore successive al ricevimento.
              6.  Nel  computo  dei  termini  previsti  dai  commi 4,
          lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
              7.  Il  soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
          identificato  il  dichiarante,  restituisce al medesimo uno
          dei  due  esemplari  munito  di  visto. Il dichiarante deve
          recare   tale   esemplare   al   seguito   per  i  passaggi
          extracomunitari  in  entrata  e  in uscita e per i passaggi
          intracomunitari   in  uscita.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano alla distinta prevista dal comma 3.
              Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita).   -   1.   Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali,  e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  residenti  in  Italia  che al
          termine   del   periodo  d'imposta  detengono  investimenti
          all'estero  ovvero  attivita' estere di natura finanziaria,
          attraverso  cui  possono essere conseguiti redditi di fonte
          estera   imponibili   in  Italia,  devono  indicarli  nella
          dichiarazione  dei  redditi. Agli effetti dell'applicazione
          della  presente disposizione si considerano di fonte estera
          i   redditi   corrisposti   da   non   residenti,  soggetti
          all'imposta  sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 - bis e
          1  -  ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
          soggetti  alla  ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
          26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  nonche' i redditi derivanti da beni che si
          trovano al di fuori del territorio dello Stato.
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti  da,  verso  e
          sull'estero  che  nel corso dell'anno hanno interessato gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita' estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine  del  periodo  di  imposta i soggetti non detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie.
              3.   In  caso  di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              4.  Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi  previsti  nei  commi  1  e  2 non sussistono per i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,
          soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1
          -  bis e 1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
          239,   indicati  nell'art.  1,  per  i  contratti  conclusi
          attraverso   il  loro  intervento,  anche  in  qualita'  di
          controparti,  nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di    natura    finanziaria   siano   riscossi   attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi.
              5.  L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
          non  sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
          ed  attivita'  al  termine  del  periodo di imposta, ovvero
          l'ammontare  complessivo dei movimenti effettuati nel corso
          dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
              6.  Ai  fini  del  presente  articolo viene annualmente
          stabilito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente   al  31 dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero  e  le  attivita'  estere  di natura finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
              Art. 5 (Sanzioni) - 1. Per la violazione degli obblighi
          di  cui  all'art.  1, posti a carico degli intermediari, si
          applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria del 25 per
          cento  degli  importi delle operazioni cui le violazioni si
          riferiscono.   All'irrogazione   delle   sanzioni  provvede
          l'ufficio   delle   imposte   competente  in  relazione  al
          domicilio fiscale dell'intermediario.
              2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.  2,  relativo  ai trasferimenti diversi da quelli
          riguardanti  investimenti  all'estero e attivita' estere di
          natura    finanziaria,    e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare   degli   importi   non   dichiarati  quando
          l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
          nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
              3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria fino al
          quaranta  per  cento dell'importo trasferito o che si tenta
          di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
          lire, con un minimo di lire duecentomila.
              4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   2,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              6.  Per  la  violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
          comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
          previste    rispettivamente   per   la   violazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
              7. (Comma soppresso).
              8.  Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
          1  false  indicazioni sul soggetto realmente interessato al
          trasferimento  da  o  verso  l'estero  di  denaro, titoli o
          valori  mobiliani  ovvero dichiara falsamente di non essere
          residente   in   Italia,   in   modo   da   non  consentire
          l'adempimento  degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
          e'  punito,  salvo  che  il fatto costituisca un piu' grave
          reato,  con  la  reclusione da sei mesi ad un anno e con la
          multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              8   -  bis.  Chiunque,  nel  rendere  la  dichiarazione
          prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del
          soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
          verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
          le  indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
          e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              Art.  6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
          cui  all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
          in  serie  o  di  massa od i titoli trasferiti o costituiti
          all'estero,  senza  che  ne  risultino dichiarati i redditi
          effettivi,  si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
          in  misura  pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
          in  Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
          dichiarazione  non  venga  specificato  che  si  tratta  di
          redditi  la cui percezione avviene in un successivo periodo
          d'imposta.   La   prova  contraria  puo'  essere  data  dal
          contribuente  entro  sessanta  giorni dal ricevimento della
          espressa   richiesta   notificatagli   dall'ufficio   delle
          imposte.
              Art.  7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          sono  stabilite  particolari  modalita'  per  l'adempimento
          degli  obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
          di  cui  ai  commi  1  e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
          notizie   di  cui  al  presente  decreto.  Con  gli  stessi
          provvedimenti  tali  obblighi ed adempimenti possono essere
          limitati  per  specifiche  categorie  o  causali  e possono
          esserne variati gli importi.
              1  -  bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
          sulla  base  di  criteri selettivi adottati per i controlli
          annuali,  a  verifiche nei confronti delle persone fisiche,
          degli  enti  non  commerciali  e  delle societa' semplici e
          associazioni  equiparate  ai  sensi  dell'art.  5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              1  -  ter.  Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
          dai  decreti  emanati  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo,  si  applicano  le  sanzioni  di cui all'art. 13,
          comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo n. 74 del 2000:
              "Art.  4  (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.
              Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  n.  461/1997,  come modificato dalla legge che
          qui si pubblica:
              "Art.  10  (Obblighi  a carico di intermediari ed altri
          soggetti   che   intervengono   in  operazioni  fiscalmente
          rilevanti).  - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
          di  opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
          intermediari  professionali,  anche  se  diversi  da quelli
          indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
          emittenti,  che comunque intervengano, anche in qualita' di
          controparti,  nelle  cessioni  e nelle altre operazioni che
          possono  generare  redditi  di cui alle lettere da c) a c -
          quinquies)  del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
          dall'art.  3,  comma  1,  rilasciano alle parti la relativa
          certificazione.     Gli    stessi    soggetti    comunicano
          all'amministrazione   finanziaria   i  dati  relativi  alle
          singole  operazioni  effettuate  nell'anno  precedente; nei
          confronti  delle  societa'  emittenti  la  disposizione  si
          applica  anche  in  caso  di  annotazione del trasferimento
          delle  azioni  o  delle  quote sociali. Le disposizioni del
          presente  comma  non  si  applicano  alle cessioni ed altre
          operazioni  che  generino plusvalenze od altri proventi non
          imponibili  nei  confronti  dei  soggetti non residenti. Le
          violazioni  degli obblighi previsti dal presente comma, per
          effetto  delle quali risulti impedita l'identificazione dei
          soggetti  cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
          la  sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              2.  I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
          i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
          ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
              3.  Con  il  decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
          l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
              4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del
          decreto  -  legge  28 giugno  1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni  dalla  legge  4 agosto  1990, n. 227, non si
          applicano  per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
          ad  operazioni  effettuate  nell'ambito dei contratti e dei
          rapporti  di  cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
          relativamente  ai quali il contribuente abbia esercitato le
          opzioni  previste  negli  articoli  stessi,  nonche'  per i
          trasferimenti    dall'estero    relativi    ad   operazioni
          suscettibili  di  produrre  redditi  di capitale sempreche'
          detti  redditi  siano stati assoggettati dall'intermediario
          residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi.".