Art. 21.
(Disposizioni in materia di accise)
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da
ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31
dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul
GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno
2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal
decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al
31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni
per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con
propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base dell' imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non
inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei
limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita'
di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o
di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di
servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in
luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n.
342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75
miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a
decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.
Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art.
24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei
seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella
sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille
litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille
litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille
chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire
281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro
cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro
cubo.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 1 del decreto
- legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'art. 1,
comma 1 - bis, del decreto - legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 - bis
dell'art. 1 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452:
"1 - bis. Le aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al
30 giugno 2002.
1 - bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
- legge 1 ottobre 2001, n. 356:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al
31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista
nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per
gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
- legge 8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 2
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto - legge 1
ottobre 2001, n. 356:
"Art. 5. - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138:
"3. Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 3
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto - legge 1 ottobre
2001, n. 356, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 4
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 27 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.".
- Il testo del comma 1 - ter dell'art. 7 del decreto -
legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' il seguente:
"1 - ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto - legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al
fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto
prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n.
14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975 per la provincia di Trieste il quantitativo dello
stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente
indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla
citata legge n. 700 del 1975.".
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.".
- Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, e' il seguente:
"Art. 28. - 1. Le aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge
7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, come segue:
a) sigarette 58 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento];
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per
arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per
cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso
dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od
orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza
amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove
scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei
prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825:
"Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita".
- Il comma 1 dell'art. 6 del decreto - legge
30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
"1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici,
per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del
codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto - legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto comma 1 dell'art.
65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture ricettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o ai
servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le
spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a
quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a
norma dell'art. 48, comma 4 lettera c). Qualora i
fabbricati di cui al primo periodo siano concessi a in uso
a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per
le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un
autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a diciassette cavalli
fiscali, ovvero venti se con motore diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
dei profitti e delle perdite.".
- Il testo dell'art. 61, comma 4, della legge
21 novembre 2000, n. 342, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e'
autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
2001, di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
- Il testo dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n.
870, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. La tabella allegata al decreto del
Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, e'
sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe
previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle
corrispondenti tariffe della tabella approvata con il
citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in
vigore in misura limitata al 60 per cento fino al
31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1
gennaio 1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della
tabella 3 suindicata, quando queste richiedono
l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al
precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge in relazione
alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita
nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati
dalla citata tabella.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 9. - Costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.
69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine - letto, containers
e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico,
scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai
beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea ovvero relativi a beni in importazione
sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art.
69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti
e negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza
estera non ancora definitivamente importati, nonche' su
beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad
essere esportati da o per conto del prestatore di servizio
o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni
internazionali, con esclusione delle comunicazioni
telefoniche in partenza dallo Stato];
11) (abrogato);
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
residenti fuori dalla comunita' economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla
comunita' stessa.
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per
gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
dell'impresa.".