Art. 21.
                 (Disposizioni in materia di accise)

   1.  Le  disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, prorogate, da
ultimo,  fino  al  31  dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al  30  giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 30 giugno 2003.
   2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per  combustione  per  uso  industriale  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31
dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
   3.  Le  disposizioni  in materia di agevolazioni sul gasolio e sul
GPL  impiegati  nelle  zone  montane  ed in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma  3,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
   4.  Le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1,  comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
   5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per  combustione  per  usi  civili,  di cui all'articolo 27, comma 4,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno
2003.
   6.  Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  per  autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste  e  dei  comuni  della  provincia  di  Udine, individuati dal
decreto  del  Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al
31  dicembre  2003.  Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni
per  la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
   7.  Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo' disporre con
propri  decreti,  entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base  dell'  imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
   9.   I  decreti  di  cui  al  comma  8,  tenuto  anche  conto  dei
provvedimenti  di  variazione  delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico  dei  tabacchi  lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni,  devono  assicurare  maggiori  entrate  in  misura non
inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
   10.  I  benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  1998,  n.  30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei
limite  del  25  per  cento  alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano,  anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita'
di  cabotaggio,  ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o
di  imprese  che  hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di
servizio.
   11.  Il  comma  1-quater  dell'articolo  62  del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
   "1-quater.  Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in
luogo  della  deduzione,  anche  analitica,  delle spese sostenute in
relazione  alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio  comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno,  elevate  a  euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
   12.  Le  disposizioni  del  comma  11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
   13.  All'articolo  61,  comma  4, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  le  parole:  "di  lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75
miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002 e di euro 49.063.405,41 a
decorrere dall'anno 2003".
   14.  Fino  al  31  dicembre  2003  e'  sospeso l'adeguamento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
   15.  Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.
 
          Note all'art. 21:
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 1 dell'art.
          24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "1.  Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
          sui  prezzi  al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
          internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
          e  fino  al  30 giugno  2001,  le  aliquote  di  accisa dei
          seguenti   prodotti   petroliferi   sono   stabilite  nella
          sottoindicata misura:
                a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
                b) benzina  senza  piombo:  lire  1.007.486 per mille
          litri;
                c) olio da gas o gasolio:
                  1)  usato  come  carburante: lire 739.064 per mille
          litri;
                  2)  usato come combustibile per riscaldamento: lire
          697.398 per mille litri;
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          lire 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  1)  usati  come  carburante: lire 509.729 per mille
          chilogrammi;
                  2)  usati come combustibile per riscaldamento: lire
          281.125 per mille chilogrammi;
                f) gas metano:
                  1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
                  2) per combustione per usi civili:
                    2.1)  per  usi  domestici  di  cottura  di cibi e
          produzione  di  acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
          dal  provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
          per metro cubo;
                    2.2)  per uso riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
                    2.3)  per altri usi civili: lire 307,51 per metro
          cubo;
                  3)  per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1
          del   testo   unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, si applicano le seguenti
          aliquote:
                    3.1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
          lire 46,78 per metro cubo;
                    3.2)  per altri usi civili: lire 212,46 per metro
          cubo.".
              - Il  testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "1.  Le  disposizioni  in materia di aliquote di accisa
          sulle  emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
          lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate
          da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 1 del decreto
          -   legge   28 dicembre   2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16, sono
          ulteriormente   prorogate   dal   1  luglio  2002  fino  al
          31 dicembre  2002.  La  disposizione contenuta nell'art. 1,
          comma  1  -  bis,  del decreto - legge 28 dicembre 2001, n.
          452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  del  comma 1 - bis
          dell'art. 1 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452:
              "1  -  bis.  Le  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni
          stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
          legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  sono prorogate fino al
          30 giugno 2002.
              1  -  bis.  Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
          fino  alla  medesima  data  del  30 giugno 2002, anche alle
          emulsioni  stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero  di  olio
          combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile
          dal  12  al  15  per  cento  in peso, prodotte dal medesimo
          soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di
          combustione,  limitatamente  ai  quantitativi  necessari al
          fabbisogno   di   tale  soggetto,  purche'  tali  emulsioni
          presentino  le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          - legge 1 ottobre 2001, n. 356:
              "Art.  4. - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al
          31 dicembre   2001,   l'accisa  sul  gas  metano,  prevista
          nell'allegato   I   al   testo   unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi   e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,
          emanato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
          successive  modificazioni,  e' ridotta del 40 per cento per
          gli  utilizzatori  industriali, termoelettrici esclusi, con
          consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.".
              - Il  testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          - legge 8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 4 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 2
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto - legge 1
          ottobre 2001, n. 356:
              "Art.  5.  -  1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione minima di
          costo  prevista  dall'art.  8,  comma 10, lettera c), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  50 per litro di gasolio usato come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto.".
              - Il  testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138:
              "3.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 3
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Il  testo  dell'art.  6 del decreto - legge 1 ottobre
          2001, n. 356, e' il seguente:
              "Art.  6.  -  1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
          credito  d'imposta  prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
          f),  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e successive
          modificazioni,   e'   aumentato   di   lire   30  per  ogni
          chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
              - Il  testo  dell'art.  1, comma 4, del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "4.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 6 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 4
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Si  trascrive il testo del comma 4 dell'art. 27 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "4.  Per  gli  anni  2001  e 2002, per i consumi di gas
          metano  per combustione per usi civili nelle province nelle
          quali  oltre  il  70 per cento dei comuni ricade nella zona
          climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
          della  citata  legge  n.  448  del  1998,  si  applicano le
          seguenti aliquote:
                a) per  uso  riscaldamento  individuale  a tariffe T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
                b) per  altri  usi  civili:  lire  261,68  per  metro
          cubo.".
              - Il  testo del comma 1 - ter dell'art. 7 del decreto -
          legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' il seguente:
                "1  -  ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
          comma  4,  del  decreto  -  legge 29 dicembre 1987, n. 534,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988,  n.  47,  e'  esteso, dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  al
          prodotto    gasolio,   limitatamente   al   suo   uso   per
          autotrazione,  indicato  al  n. 14 della tabella A allegata
          alla   legge   27 dicembre   1975,  n.  700,  destinato  al
          fabbisogno  locale  della  provincia di Trieste e di comuni
          della  provincia  di  Udine  determinati  con  decreto  del
          Ministro   delle   finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          tesoro.  Per  questi ultimi comuni il quantitativo di detto
          prodotto  e'  pari al 40 per cento di quello indicato al n.
          14  della  tabella  A allegata alla citata legge n. 700 del
          1975  per  la  provincia  di  Trieste il quantitativo dello
          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente
          indicato  al  n.  14 della medesima tabella A allegata alla
          citata legge n. 700 del 1975.".
              -  Si  trascrive il testo del comma 5 dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448:
              "5.  Fino  al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle aliquote decorrenti dal 1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.".
              -  Il  testo  dell'art.  28 del decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331, e' il seguente:
              "Art.  28.  -  1.  Le  aliquote di base dell'imposta di
          consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge
          7 marzo  1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1
          della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  sono stabilite, a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, come segue:
                a) sigarette 58 per cento;
                b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
                c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento];
                d) tabacco  da  fumo  trinciato  fino  utilizzato per
          arrotolare  le  sigarette  ed  altro tabacco da fumo 54 per
          cento;
                e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
                f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  modalita'  per  l'esenzione  o  il  rimborso
          dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
                a) prodotti  denaturati  usati  a fini industriali od
          orticoli;
                b)     prodotti    distrutti    sotto    sorveglianza
          amministrativa;
                c) prodotti    destinati   esclusivamente   a   prove
          scientifiche   ed   a  prove  relative  alla  qualita'  dei
          prodotti;
                d) prodotti riutilizzati dal produttore".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1965, n. 825:
              "Art.  2.  -  Con  decreto  del Ministro delle finanze,
          sentito  il  consiglio  di  amministrazione dei Monopoli di
          Stato,  si  provvede  all'inserimento  di  ciascun prodotto
          soggetto  a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
          1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
          sono  stabiliti  in  conformita'  a  quelli  richiesti  dai
          fabbricanti e dagli importatori.
              Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata  dell'importo  dei dazi doganali vigenti all'atto
          della vendita".
              -   Il   comma  1  dell'art.  6  del  decreto  -  legge
          30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
              "1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
          mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici,
          per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del
          codice  della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
          Registro  internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche' lo
          stesso  personale  suindicato sono esonerati dal versamento
          dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali dovuti per
          legge.  Il  relativo  onere  e'  a  carico  della  gestione
          commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori  portuali  in  liquidazione  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  del  decreto  -  legge  22 gennaio  1990,  n. 6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
          n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 62 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  62  (Spese  per  prestazioni  di lavoro). - 1. Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
          favore  dei lavoratori, salvo il disposto comma 1 dell'art.
          65.
              1-bis.  Non sono deducibili i canoni di locazione anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture  ricettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
          mensa  destinati  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  ai
          servizi  di  alloggio  destinati  a dipendenti in trasferta
          temporanea.  I  canoni  di locazione anche finanziaria e le
          spese  di  manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai
          dipendenti  sono  deducibili per un importo non superiore a
          quello  che  costituisce  reddito per i dipendenti stessi a
          norma   dell'art.   48,  comma  4  lettera  c).  Qualora  i
          fabbricati  di cui al primo periodo siano concessi a in uso
          a  dipendenti  che  abbiano  trasferito  la  loro residenza
          anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui
          prestano  l'attivita',  per  il periodo d'imposta in cui si
          verifica  il  trasferimento e nei due periodi successivi, i
          predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
              1-ter.  Le  spese  di vitto e alloggio sostenute per le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori   dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
          deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
          350.000;  il  predetto limite e' elevato a lire 500.000 per
          le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
          predetti  rapporti  sia  stato autorizzato ad utilizzare un
          autoveicolo  di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
          essere  utilizzato  per  una  specifica trasferta, la spesa
          deducibile   e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo  di
          percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
          autoveicoli  di potenza non superiore a diciassette cavalli
          fiscali, ovvero venti se con motore diesel.
              1-quater.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci,  in  luogo  della  deduzione, anche analitica, delle
          spese  sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.
              2.  Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro  prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente   inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma  4  dell'art.  5. I compensi non ammessi in deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
              3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.
              4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,   e   agli  associati  in  partecipazione  sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza,  indipendentemente  dalla  imputazione al conto
          dei profitti e delle perdite.".
              -   Il   testo  dell'art.  61,  comma  4,  della  legge
          21 novembre  2000,  n. 342, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  3,  e'
          autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
          2001,  di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002 e di euro
          49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
              - Il testo dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n.
          870, e' il seguente:
              "Art.  18.  -  1.  La  tabella  allegata al decreto del
          Ministro  dei  trasporti  del  19 dicembre 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  21 marzo  1981, e'
          sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
              2.  Gli  aumenti  fra gli importi delle singole tariffe
          previste  dalla  suddetta  tabella  3  e  gli importi delle
          corrispondenti  tariffe  della  tabella  approvata  con  il
          citato  decreto  ministeriale  19 dicembre  1980 entrano in
          vigore   in  misura  limitata  al  60  per  cento  fino  al
          31 dicembre  1986  ed  in  misura  intera a decorrere dal 1
          gennaio 1987.
              3.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
          il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
          per  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  4), 5) e 6) della
          tabella    3    suindicata,    quando   queste   richiedono
          l'utilizzazione di particolari attrezzature.
              4.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
          concerto  con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
          fissata  nella  tabella  3 e di quelli aggiuntivi di cui al
          precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
          data di entrata in vigore della presente legge in relazione
          alle  variazioni  dell'indice  ISTAT  del  costo della vita
          nonche'  agli  incrementi del costo dei servizi considerati
          dalla citata tabella.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          modificato dalla legge qui pubblicata.
              "Art.  9.  -  Costituiscono  servizi  internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali:
                1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in parte nel
          territorio  dello  Stato e in parte in territorio estero in
          dipendenza di unico contratto;
                2)  i  trasporti  relativi a beni in esportazione, in
          transito  o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
          relativi  a  beni  in importazione i cui corrispettivi sono
          assoggettati  all'imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
                3)  i  noleggi  e  le  locazioni di navi, aeromobili,
          autoveicoli,  vagoni ferroviari, cabine - letto, containers
          e  carrelli,  adibiti  ai trasporti di cui al precedente n.
          1),  ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni  siano assoggettati all'imposta a norma del primo
          comma dell'art. 69;
                4)  i  servizi di spedizione relativi ai trasporti di
          cui   al   precedente  n.  1),  ai  trasporti  di  beni  in
          esportazione,  in  transito  o  in  temporanea importazione
          nonche'  ai  trasporti di beni in importazione sempreche' i
          corrispettivi  dei servizi di spedizione siano assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi  alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico,
          scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
          pesatura,     misurazione,    controllo,    refrigerazione,
          magazzinaggio,  deposito,  custodia  e  simili, relativi ai
          beni   in  esportazione,  in  transito  o  in  importazione
          temporanea   ovvero   relativi   a   beni  in  importazione
          sempreche'   i   corrispettivi  dei  servizi  stessi  siano
          assoggettati  ad  imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
                6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti
          e   negli   scali  ferroviari  di  confine  che  riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti  ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
                7)  i  servizi  di intermediazione relativi a beni in
          importazione,  in  esportazione  o in transito, a trasporti
          internazionali  di  persone  o  di  beni, ai noleggi e alle
          locazioni   di  cui  al  n.  3);  le  cessioni  di  licenze
          all'esportazione;
                7-bis)  i  servizi  di intermediazione resi in nome e
          per  conto  di  agenzie  di viaggio di cui all'art. 74-ter,
          relativi  a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
          Stati membri della Comunita' economica europea;
                8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei depositi
          doganali  a  norma  dell'art.  152,  primo comma, del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43;
                9)  i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  eseguiti su beni di provenienza
          estera  non  ancora  definitivamente  importati, nonche' su
          beni  nazionali,  nazionalizzati  o comunitari destinati ad
          essere  esportati da o per conto del prestatore di servizio
          o del committente non residente nel territorio dello Stato;
                10)   [i   servizi  relativi  alle  telecomunicazioni
          internazionali,    con   esclusione   delle   comunicazioni
          telefoniche in partenza dallo Stato];
                11) (abrogato);
                12)  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  da  1) a 4)
          dell'art.   10,   effettuate   nei  confronti  di  soggetti
          residenti   fuori   dalla  comunita'  economica  europea  o
          relative  a  beni destinati ad essere esportati fuori dalla
          comunita' stessa.
              Le  disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
          del  secondo  e  terzo  comma dell'art. 8 si applicano, con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle  operazioni  indicate nel precedente comma, anche per
          gli  acquisti  di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
          edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
          le  operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
          dell'impresa.".