Art. 22.
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
ippiche e sportive)
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e
contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno
dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione
degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle
regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle
autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli
apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del
collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la
gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco
lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli
stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con
l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I
produttori e gli importatori autocertificano altresi' che la
manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede,
anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori
approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta
di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1
prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare,
l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita'
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto
testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e
delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in
caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale
altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle
caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o
dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di
apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e
proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori
autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al
modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al
comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda
esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia
del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la
relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda
esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3
prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Oli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le
direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica
sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo
degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei
produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli
stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore,
relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo
titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli
uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata
all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini
dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la
repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,
lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi
amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su
richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica
del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una
tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6
e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la
scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali
idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con
l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di
abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la
durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco
lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a
50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se
denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis de] decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative
imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo
della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di
euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e'
vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di
cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di
cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e
congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la
sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne
consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli
apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli
apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al
rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione disposto a norma del presente comma e' computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e'
effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per
gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. Entro il 15
febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1
gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello
approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi
di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli
importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni
precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti
concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di
cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di
cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio
forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli
apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu'
concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la
attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono,
possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari
di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base
imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito
dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto
con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il
numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati
presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all' Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere
destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei
compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e divertimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze
eautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in
altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei
all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e'
comunque subordinato alla valutazione del non decremento della
complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella
gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta
delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni
fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale,
attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente
connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica
della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente
nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si
svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la
restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo
scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili
esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del
corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle
scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo
residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 86 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza":
"Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al
minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi
bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di
distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma
dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per
l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono
installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la
licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione
degli stessi nei circoli privati.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29 "Regolamento recante norme per l'istituzione del
gioco "Bingo ":
"Art. 1. - 1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo
e' riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non
dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non
collegate con locali nei quali siano installati apparecchi
da divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi,
biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a
concessionari, con gare da espletare secondo la normativa
comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo
centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e
delle procedure previste per la sua effettuazione, nonche'
la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non
richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di
concessionario del gioco del "Bingo ".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 77 e 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate
dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali
possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa'' o allibratori da essi individuati. La
disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio
di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema
sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto
alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e
231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle
competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
controllo puo' essere affidata in concessione a persone
fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate
garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro
delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
nelle more della effettuazione delle relative gare, che
dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti
dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una
relazione informativa alle commissioni parlamentari
competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con
aliquota del 5 per cento, e delle spese relative
all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve
destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche
scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in
particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio
nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori
giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita'
agonistiche federali.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29 recante "Regolamento recante norme per
l'istituzione del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 4
(Scommesse consentite) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
"4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore.".
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto del
Ministero delle finanze n. 174/98 recante norme per
l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3,
comma 230, della legge n. 549 del 1995, come modificato
dall'art. 33 del decreto del Ministero delle finanze
12 luglio 2000, n. 231:
"Art. 33 (Percentuale di allibramento). - 1. La
percentuale di allibramento e' data dalla somma dei
quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per
ogni evento di un singolo avvenimento.
2. Le quote offerte dal gestore che possono essere
modificate anche nel corso dell'accettazione, purche' rese
pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino
a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di
ogni singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso
uno scarto non superiore al 2 per cento;
b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da
quattro a otto possibili esiti, la percentuale di
allibramento non puo' superare 130; e' ammesso uno scarto
non superiore al 5 per cento;
c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono
oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento
non puo' superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per
cento;
d) per le scommesse per le quali sono offerte due
possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono da
quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di
allibramento non puo' superare 260; e' ammesso uno scarto
non superiore al 5 per cento; non e' ammessa l'offerta di
due possibilita' di vincita per avvenimenti che prevedono
meno di quattro possibili esiti;
e) per le scommesse per le quali sono offerte due
possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non
puo' superare 290; e' ammesso uno scarto non superiore al 5
per cento;
f) per le scommesse per le quali sono offerte tre
possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non
puo' superare 435, e' ammesso uno scarto non superiore al 5
per cento; non e' ammessa l'offerta di tre possibilita' di
vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto
possibili esiti.
3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono
considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di
allibramento.".
- I decreti del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, "Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e del
Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174 "Regolamento
recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995", sono
stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1 giugno 1998 e n. 5 giugno 1998, n. 129.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288".
"1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
misure seguenti:
a) (Omissis);
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.".
- Si trascrive l'art. 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di
pere quazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.".