Art. 22.
(Misure  di  contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
                         ippiche e sportive)

   1.  Per  una  piu'  efficiente ed efficace azione di prevenzione e
contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e  intrattenimento  nonche'  per  favorire  il  recupero del fenomeno
dell'evasione  fiscale,  la  produzione, l'importazione e la gestione
degli  apparecchi  e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali   idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette  a  regime  di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, sulla base delle
regole  tecniche  definite  d'intesa  con il Ministero dell'interno -
Dipartimento    della    pubblica   sicurezza.   Sulla   base   delle
autorizzazioni  rilasciate,  previa  verifica della conformita' degli
apparecchi  e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, in attesa del
collegamento  in  rete  obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la
gestione  telematica  degli  apparecchi  e  dei congegni per il gioco
lecito,  organizza  e  gestisce  un  apposito  archivio  elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
   2.  L'articolo  38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   38.   -   (Nulla   osta   rilasciato  dall'Amministrazione
finanziaria  per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche'  ai  loro  gestori.  A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e proprio numero
progressivo,  i  produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi  e  i  congegni  sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo  110,  comma  7,  del  predetto  testo unico, e che gli
stessi   sono   muniti   di   dispositivi   che  ne  garantiscono  la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento  e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche   in   forma   di  programmi  o  schede,  che  ne  bloccano  il
funzionamento   in  caso  di  manomissione  o,  in  alternativa,  con
l'impiego  di  dispositivi  che impediscono l'accesso alla memoria. I
produttori   e   gli  importatori  autocertificano  altresi'  che  la
manomissione  dei  dispositivi  ovvero  dei programmi o delle schede,
anche  solo  tentata,  risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque   altrimenti  segnalata.  I  produttori  e  gli  importatori
approntano,  per  ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta
di  nulla  osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche,   anche   relative   alla   memoria,   delle  modalita'  di
funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi di
sicurezza,  propri  di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli  importatori  consegnano  ai  cessionari  degli  apparecchi e dei
congegni  una  copia  del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno  ceduto,  la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta  e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
   2.  I  gestori  degli  apparecchi e dei congegni di cui al comma 1
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma  1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi    gestiti,   precisando   per   ciascuno,   in   particolare,
l'appartenenza  ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
   3.  Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di  cui  all'articolo  110,  comma  6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio  o  congegno  che  essi intendono produrre o importare al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita'
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto
testo   unico,   e   della  loro  dotazione  di  dispositivi  che  ne
garantiscono  la  immodificabilita'  delle caratteristiche tecniche e
delle  modalita'  di  funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego  di  programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in
caso  di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che  impediscono  l'accesso  alla  memoria.  La verifica tecnica vale
altresi'  a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata  sullo  schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che  essa  e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica    vale   inoltre   a   constatare   la   rispondenza   delle
caratteristiche   tecniche,   anche   relative  alla  memoria,  delle
modalita'   di  funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei
dispositivi  di  sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad   un'apposita   scheda   esplicativa   fornita  dal  produttore  o
dall'importatore   in   relazione   all'apparecchio   o  al  congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione   autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
   4.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli  impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110,  comma  6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla  osta  per  la  distribuzione  di  un  numero predeterminato di
apparecchi  e  congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e
proprio   numero   progressivo,   i   produttori  e  gli  importatori
autocertificano  che  gli  apparecchi  e  i congegni sono conformi al
modello  per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al
comma  3.  I  produttori  e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno,  oggetto  della  richiesta  di  nulla  osta,  della  scheda
esplicativa  di  cui  al  comma  3.  I  produttori  e gli importatori
consegnano  ai  cessionari  degli apparecchi e dei congegni una copia
del  nulla  osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la
relativa  scheda  esplicativa.  La  copia  del nulla osta e la scheda
esplicativa  sono  altresi'  consegnate,  insieme  agli  apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
   5.  I  gestori  degli  apparecchi e dei congegni di cui al comma 3
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo  di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e'  effettuata  nonche'  gli  estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
   6.  Il  nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla  osta  di  cui  al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
   7.  Oli  ufficiali  e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le
direttive  del  Ministero  dell'interno-Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  nonche'  il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia tributaria effettuano il controllo
degli  apparecchi,  anche  a  campione  e  con  accesso alle sedi dei
produttori,  degli  importatori  e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni  di  cui  ai  commi  1  e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono  anche  temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio  e  congegno,  risulti  rilasciato il nulla osta, che gli
stessi  siano  contrassegnati  dal  numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla  osta  al  produttore  o  all'importatore  ovvero  al  gestore,
relativamente  agli  apparecchi  e congegni irregolari, e il relativo
titolo   e'   ritirato,   ovvero   dallo   stesso  sono  espunti  gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
   8.  Il  Corpo  della  Guardia di finanza, in coordinamento con gli
uffici    finanziari    competenti    per   l'attivita'   finalizzata
all'applicazione   delle   imposte   dovute   sui   giochi,  ai  fini
dell'acquisizione  e  del  reperimento  degli  elementi  utili per la
repressione   delle  violazioni  alle  leggi  in  materia  di  lotto,
lotterie,   concorsi  pronostici,  scommesse  e  degli  altri  giochi
amministrati  dallo  Stato,  procede,  di  propria  iniziativa  o  su
richiesta  dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ed agli
articoli  51  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
   3.  L'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  110.  -  1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri  esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica
del  gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una
tabella,  vidimata  dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi  d'azzardo,  quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
   2.  Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
   3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6
e  7,  lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
   4.  L'installazione  e  l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
   5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  per  il  gioco  d'azzardo quelli che hanno insita la
scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un
qualsiasi  premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai  limiti  fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
   6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  da  trattenimento  o da gioco di abilita', come tali
idonei  per  il  gioco  lecito,  quelli  che  si  attivano  solo  con
l'introduzione  di  moneta  metallica,  nei  quali  gli  elementi  di
abilita'  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la
durata  di  ciascuna  partita  non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina  subito  dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche.  In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno,  in  modo  non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000  partite,  devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
   7.  Si  considerano,  altresi', apparecchi e congegni per il gioco
lecito:

a) quelli  elettromeccanici  privi  di  monitor attraverso i quali il
   giocatore  esprime  la  sua abilita' fisica, mentale o strategica,
   attivabili  unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
   valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
   che   distribuiscono,   direttamente   e  immediatamente  dopo  la
   conclusione  della  partita,  premi  consistenti  in  prodotti  di
   piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
   premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
   premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli  automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
   o  da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
   moneta  metallica,  di valore non superiore per ciascuna partita a
   50  centesimi  di  euro,  nei  quali  gli  elementi  di abilita' o
   trattenimento  sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
   che  possono  consentire  per ciascuna partita, subito dopo la sua
   conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
   a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
   cui  alla  presente  lettera  possono  essere  impiegati  solo  se
   denunciati   ai   sensi   dell'articolo  14-bis  de]  decreto  del
   Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
   modificazioni,  e  se  per  essi  sono  state  assolte le relative
   imposte.   Dal   1  gennaio  2004,  tali  apparecchi  non  possono
   consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
   non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
   gioco   lecito,  essi  sono  rimossi.  Per  la  conversione  degli
   apparecchi  restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 38
   della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli,  basati  sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
   che  non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
   puo'  variare  in  relazione all'abilita' del giocatore e il costo
   della  singola  partita  puo'  essere  superiore a 50 centesimi di
   euro.

   8.  L'utilizzo  degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e'
vietato ai minori di anni 18.
   9.  Ferme  restando  le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco   d'azzardo,  chiunque  procede  all'installazione  o  comunque
consente  l'uso  in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed  associazioni  di  qualunque specie degli apparecchi e congegni di
cui  al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di
cui  al  comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate  nei  commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro.  E'  inoltre  sempre  disposta  la  confisca degli apparecchi e
congegni,  che  devono  essere  distrutti.  In  caso  di  recidiva la
sanzione  e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque,  gestendo  apparecchi  e  congegni  di  cui  al comma 6, ne
consente  l'uso  in  violazione  del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto  previsto  dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla  distribuzione  od  installazione  o  comunque consente l'uso in
luoghi  pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque  specie  di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto  dall'articolo  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca  degli  apparecchi  e  congegni.  In caso di sequestro degli
apparecchi,  l'autorita'  procedente  provvede  a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
   10.  Se  l'autore  degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza  per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n.  689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
   11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono   riscontrate   violazioni  alle  disposizioni  concernenti  gli
apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore  degli  illeciti,  informandone l'autorita' competente al
rilascio,  per  un  periodo  non  superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione   disposto  a  norma  del  presente  comma  e'  computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
   4.  L'articolo  14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1.  Per  gli  apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito  di cui
all'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modificazioni,  il  pagamento  delle  imposte, determinate sulla base
dell'imponibile  medio  forfetario  annuo  di  cui ai commi 2 e 3, e'
effettuato   in   unica   soluzione,   con   le  modalita'  stabilite
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro
il  giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per
gli  apparecchi  e  congegni  installati dopo il 1 marzo. Entro il 15
febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110,  comma  7,  del  predetto  testo  unico,  installati prima del 1
gennaio   2003,   devono  essere  denunciati,  con  apposito  modello
approvato  con  decreto  dirigenziale,  al  Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
rilascia  apposito  nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del  contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle  forme  di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e  successive  modificazioni,  della  sussistenza dei requisiti
tecnici  previsti  dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi
di  pagamento  entro  la  predetta  data  del  15 febbraio 2003 degli
importi  dovuti  per  l'anno  2003,  nulla  e'  dovuto  per  gli anni
precedenti  e  non  si  fa  luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate  a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui  al  secondo  e  terzo  periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati  e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti
concessionari  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato
ovvero  titolari  di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo titolo.
   2.  Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di
cui  al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  e'  stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti,  un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
   3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di  1.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di  4.100  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di  800  euro,  per  gli  apparecchi  di  cui  alla lettera c) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110.

   4.  Entro  il  31  dicembre 2003, per la gestione telematica degli
apparecchi  per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato.  Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  avvalersi  di  uno  o  piu'
concessionari  individuati  con  procedure  ad evidenza pubblica, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria. Con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modificazioni,  sono dettate disposizioni per la
attuazione del presente comma.
   5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono,
possono  essere  stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari
di  cui  ai  commi  2  e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base
imponibile  per  gli  apparecchi  meccanici  o  elettromeccanici,  in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
   5.  Per  gli  apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito
dello  spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive  modificazioni,  e quelle dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
   6.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto
con   il  Ministero  dell'interno,  tenuto  conto  del  parere  della
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono individuati il
numero  massimo  di  apparecchi  con  riferimento  alle  loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni, che possono essere installati
presso  pubblici  esercizi  o  punti  di  raccolta  di  altri  giochi
autorizzati,  fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma
2,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio  2000,  n.  29,  nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione   e  natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso
   l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

   7.  Una  quota  pari  a  10 milioni di euro delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all'  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per essere
destinata  alla  copertura  delle spese connesse all'espletamento dei
compiti  ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e   divertimento.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
eautorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
   8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati  sulla  base  degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230  e  231,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, e successive
modificazioni,   e'   consentito   previo   assenso   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato  di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in
altro  comune  della  stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della  disponibilita'  da  parte  del  richiedente  di locali, idonei
all'uso,  in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di   assenso,   comunque   denominato,   da   parte   delle   diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali,   al   momento  della  richiesta,  sono  gia'  in  atto  altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse  in  rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
   9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo   assenso   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
-Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e'
comunque  subordinato  alla  valutazione  del  non  decremento  della
complessiva  capacita'  di  raccolta,  definita in funzione di quella
gia'   riferibile   a   ciascuno   dei   concessionari   interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte  di  non  piu'  di  due  concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
   10.  Ai  concessionari  per  la raccolta delle scommesse di cui al
comma  8  e'  consentito  gestire  nei locali destinati alla raccolta
delle  scommesse,  nel  rispetto  delle  discipline derivanti da ogni
fonte   di   pianificazione  regionale  e  locale  vigente  e  previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato   da   ogni  amministrazione  competente,  anche  statale,
attivita'  diverse  dalla  raccolta  ma ad essa comunque strettamente
connesse,  in  ogni  caso  finalizzate al migliore agio della pratica
della  scommessa,  non  escluse  quelle  di  cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime   pratiche,  individuate  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
   11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di  cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
   12.  Il  divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote  del  totalizzatore,  previsto  dall'articolo  4,  comma 4, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
aprile  1998,  n.  169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
   13.  L'effettuazione  delle  scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli  all'interno  degli ippodromi e' consentita, esclusivamente
nei  giorni  di  svolgimento  delle  gare,  anche per le corse che si
svolgono su altri campi.
   14.  Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per   iscritto,  al  soggetto  che  ha  accettato  la  scommessa,  la
restituzione  della  somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo
scommettitore  decade,  altresi',  dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
   15.  Le  misure  massime  delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  delle  finanze  2  giugno  1998,  n. 174, e successive
modificazioni,  su  avvenimenti  che  prevedono  fino a tre possibili
esiti,  per  quelle  su  avvenimenti  che prevedono da quattro a otto
possibili  esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili  esiti,  sono  elevate,  rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
   16.  I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in  attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze  2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di  concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine   di   ridefinire   il   rapporto   tra  la  determinazione  del
corrispettivo   spettante  al  concessionario  della  raccolta  delle
scommesse  ippiche  e  sportive  e  la misura della quota di prelievo
residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura   non   superiore   ad  un  punto  percentuale,  dell'aliquota
dell'imposta  unica  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita  per  ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
   17.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
 
          Note all'art. 22:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 86 del regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773  recante  "Approvazione del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza":
              "Art.  86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
          questore,   alberghi,   compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe' o altri esercizi in
          cui  si  vendono  al  minuto  o  si  consumano vino, birra,
          liquori  od  altre  bevande  anche  non alcoliche, ne' sale
          pubbliche  per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili.  La  licenza  e' necessaria anche per lo spaccio al
          minuto  o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi
          bevanda  alcolica  presso enti collettivi o circoli privati
          di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
          limitati ai soli soci.
              La  licenza  e'  altresi' necessaria per l'attivita' di
          distribuzione   di   apparecchi   e   congegni  automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici  di  cui  al  quinto  comma
          dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
          apparecchi   per   i  giochi  consentiti.  La  licenza  per
          l'esercizio   di  sale  pubbliche  da  gioco  in  cui  sono
          installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
          ed  elettronici  da  gioco  di  cui  al presente comma e la
          licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
          o  di  gestione,  anche indiretta, di tali apparecchi, sono
          rilasciate    previo    nulla   osta   dell'amministrazione
          finanziaria,  necessario comunque anche per l'installazione
          degli stessi nei circoli privati.".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento di
          cui  al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
          n.  29  "Regolamento  recante  norme  per l'istituzione del
          gioco "Bingo ":
              "Art.  1.  - 1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo
          e' riservato al Ministero delle finanze.
              2.  La  gestione  del  gioco,  da svolgersi in sale non
          dedicate  all'esercizio  di  altri  giochi  e  comunque non
          collegate  con locali nei quali siano installati apparecchi
          da   divertimento   e  intrattenimento,  nonche'  biliardi,
          biliardini   e   apparecchi   similari,   e'  attribuita  a
          concessionari,  con  gare da espletare secondo la normativa
          comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2.
              3.   L'espletamento   delle   gare   e   il   controllo
          centralizzato  del  gioco, dei relativi flussi finanziari e
          delle  procedure previste per la sua effettuazione, nonche'
          la   stampa  delle  cartelle  e  ogni  altro  servizio  non
          richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
          di  apposita  convenzione da concludersi nel rispetto della
          normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
          centralizzato  del  gioco  e'  incompatibile  con quella di
          concessionario del gioco del "Bingo ".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 3, commi 77 e 78,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "77.  L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei cavalli, disciplinate
          dalla   legge   24 marzo   1942,  n.  315,  e  dal  decreto
          legislativo   14 aprile   1948,   n.   496,   e  successive
          modificazioni,  sono riservate ai Ministeri delle finanze e
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, i quali
          possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
          pubblici,  societa''  o allibratori da essi individuati. La
          disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 78.
              78.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
          provvede  al  riordino  della  materia  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto
          attiene  agli  aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
          sanzionatori,  nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
                a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
          ed  alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
          e  di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
          ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
                b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
                c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
          delle    risorse    agricole,   alimentari   e   forestali,
          dell'organizzazione  e  della  gestione  dei giochi e delle
          scommesse  compatibilmente con quanto indicato nel criterio
          di  cui  alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
          le amministrazioni;
                d) ripartizione  dei  proventi al netto delle imposte
          in   modo   da   garantire   l'espletamento   dei   compiti
          istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
          (UNIRE)  ed  il  finanziamento del montepremi delle corse e
          delle  provvidenze  per  l'allevamento secondo programmi da
          sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali;
                d-bis)    revisione   e   adeguamento   del   sistema
          sanzionatorio  applicabile  alla materia dei giochi e delle
          scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
          ridefinizione   degli   ambiti  della  materia  conseguente
          all'osservanza  dei criteri di cui alle lettere precedenti,
          con  la  previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
          pecuniarie  coerenti  e  proporzionate  alla  natura e alla
          gravita'  delle violazioni delle nuove fattispecie definite
          nonche'   di   termini   di   prescrizione  ridotti  quanto
          all'azione  di  accertamento delle infrazioni e del diritto
          alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e
          231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
              "229.  L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
          totalizzatore  e  a  quota  fissa  riservate  al CONI sulle
          competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
          controllo  puo'  essere  affidata  in concessione a persone
          fisiche,  societa'  ed  altri  enti  che  offrano  adeguate
          garanzie.
              230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
          delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
          le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
          di  cui  al  comma  229.  Con tale regolamento, il Ministro
          delle  finanze  puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
          nelle  more  della  effettuazione  delle relative gare, che
          dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
          scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
          1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
          cui  all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.  In  tal  caso, il Ministero delle finanze gestisce il
          totalizzatore  nazionale,  attingendo ai proventi derivanti
          dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
          esercizio  dello  stesso  e  trasmette  ogni  sei  mesi una
          relazione   informativa   alle   commissioni   parlamentari
          competenti per materia.
              231.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  quote  di prelievo sull'introito lordo delle
          scommesse,  da  destinarsi  al  CONI  al netto dell'imposta
          unica  di  cui  alla  legge  22 dicembre 1951, n. 1379, con
          aliquota   del   5   per  cento,  e  delle  spese  relative
          all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
          alla  gestione  del  totalizzatore  nazionale. Il CONI deve
          destinare,  d'intesa  con gli enti territoriali competenti,
          una  quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
          favorire  la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
          interventi  destinati  ad  infrastrutture  sportive,  anche
          scolastiche,  segnatamente  nelle  zone  piu'  carenti,  in
          particolare  del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
          aree  urbane,  in  modo  da facilitare la pratica motoria e
          sportiva   di  tutti  i  cittadini  nell'intero  territorio
          nazionale.  Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
          cento  dei  suddetti  proventi  alle  attivita' dei settori
          giovanili  ed  allo  sviluppo  dei  vivai  per le attivita'
          agonistiche federali.".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 gennaio
          2000,   n.   29  recante  "Regolamento  recante  norme  per
          l'istituzione  del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000".
              -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  4  dell'art. 4
          (Scommesse  consentite)  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
              "4.  E'  vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
          alle quote del totalizzatore.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 33 del decreto del
          Ministero   delle  finanze  n.  174/98  recante  norme  per
          l'organizzazione    e   l'esercizio   delle   scommesse   a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa su competizioni sportive
          organizzate  dal  CONI,  da  adottare ai sensi dell'art. 3,
          comma  230,  della  legge  n. 549 del 1995, come modificato
          dall'art.  33  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze
          12 luglio 2000, n. 231:
              "Art.   33  (Percentuale  di  allibramento).  -  1.  La
          percentuale   di  allibramento  e'  data  dalla  somma  dei
          quozienti  ottenuti  dividendo 100 per la quota offerta per
          ogni evento di un singolo avvenimento.
              2.  Le  quote  offerte  dal  gestore che possono essere
          modificate  anche nel corso dell'accettazione, purche' rese
          pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
                a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino
          a  tre  possibili  esiti, la percentuale di allibramento di
          ogni  singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso
          uno scarto non superiore al 2 per cento;
                b) per  le  scommesse su avvenimenti che prevedono da
          quattro   a   otto   possibili  esiti,  la  percentuale  di
          allibramento  non  puo' superare 130; e' ammesso uno scarto
          non superiore al 5 per cento;
                c) per  le  scommesse  su  avvenimenti  che prevedono
          oltre  otto possibili esiti, la percentuale di allibramento
          non puo' superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per
          cento;
                d) per  le  scommesse  per  le quali sono offerte due
          possibilita'  di  vincita  in  avvenimenti che prevedono da
          quattro   ad   otto  possibili  esiti,  la  percentuale  di
          allibramento  non  puo' superare 260; e' ammesso uno scarto
          non  superiore  al 5 per cento; non e' ammessa l'offerta di
          due  possibilita'  di vincita per avvenimenti che prevedono
          meno di quattro possibili esiti;
                e)  per  le  scommesse  per le quali sono offerte due
          possibilita'  di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
          otto  possibili  esiti,  la percentuale di allibramento non
          puo' superare 290; e' ammesso uno scarto non superiore al 5
          per cento;
                f) per  le  scommesse  per  le quali sono offerte tre
          possibilita'  di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
          otto  possibili  esiti,  la percentuale di allibramento non
          puo' superare 435, e' ammesso uno scarto non superiore al 5
          per  cento; non e' ammessa l'offerta di tre possibilita' di
          vincita   per   avvenimenti  che  prevedono  meno  di  otto
          possibili esiti.
              3.  Le quote pari al massimale di pagamento non vengono
          considerate  ai  fini  del  calcolo di detta percentuale di
          allibramento.".
              -  I  decreti  del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169,  "Regolamento recante norme per il riordino
          della  disciplina  organizzativa,  funzionale e fiscale dei
          giochi  e  delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
          nonche'  per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3,
          comma  78,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662" e del
          Ministro  delle  Finanze 2 giugno 1998, n. 174 "Regolamento
          recante  norme  per  l'organizzazione  e  l'esercizio delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
          sportive   organizzate  dal  CONI,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art.  3, comma 230, della legge n. 549 del 1995", sono
          stati  pubblicati  rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n. 125 del 1 giugno 1998 e n. 5 giugno 1998, n. 129.
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
          b) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
          "Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici e
          sulle  scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
          3 agosto 1998, n. 288".
              "1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
          misure seguenti:
                a)  (Omissis);
                b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
          assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
                  2)  per  ogni  altro  tipo  di scommessa: 20,20 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa.".
              -   Si  trascrive  l'art.  16,  comma  1,  della  legge
          13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di
          pere quazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
              1.  Il  Ministro  delle finanze puo' disporre, anche in
          via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile  1998,  n.  169,  e del decreto del Ministro delle
          finanze  2 giugno  1998,  n.  174,  i  quali  a  tale  fine
          impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati
          nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
          nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,
          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
          emana  regolamenti  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
          e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare  il  62  per  cento  delle  somme  giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.".